Cassazione Civile, Ordinanza n. 01133/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore IRES relativa all'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili e ha contestato la contabilizzazione di rimanenze finali. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, di svolgere attività immobiliare di gestione e quindi di poter beneficiare della disciplina di favore sulla non rilevanza, ai fini dell'art. 96 TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato l'illegittimo disconoscimento dell'applicazione dell'art. 1, comma 36, L. 244/2007, sostenendo che la CTR avesse dato rilievo a un dato meramente formale e non alla realtà sostanziale dell'attività svolta, consistente prevalentemente nella locazione di uno degli immobili del patrimonio sociale. Con il secondo motivo ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, contestando la statuizione sulle rimanenze di esercizio: secondo la ricorrente, se gli interessi passivi non erano deducibili, la rettifica contabile doveva essere neutralizzata mediante riduzione delle rimanenze finali per il medesimo importo, con effetto nullo sul reddito imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non indicava che gli interessi passivi per cui si chiedeva la deduzione fossero relativi a un finanziamento garantito da ipoteca sull'immobile dal quale derivavano i canoni di locazione, elemento richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà denunciava una questione di diritto/violazione di legge sulla rettifica delle rimanenze e non un fatto storico-naturalistico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con statuizione anche sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi ... degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
Nel testo originario, per escludere la rilevanza degli interessi passivi ai fini dell'art. 96 TUIR era necessario che il finanziamento fosse garantito da ipoteca e che l'immobile fosse destinato alla locazione; la disciplina successiva del 2015 è stata ritenuta non applicabile al periodo d'imposta 2008.
art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È la norma richiamata quale parametro della non rilevanza/deducibilità degli interessi passivi nei rapporti oggetto di causa.
art. 4, commi 4 e 5, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
La modifica introdotta nel 2015 amplia e precisa i requisiti delle società immobiliari di gestione, ma si applica solo ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non al 2008.
Gli elementi patrimoniali destinati a essere usati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni, non tra le rimanenze.
artt. 39, primo comma, 40 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sono richiamati nel motivo di ricorso come base dell'accertamento e della rettifica operata dall'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione/omesso esame deve riguardare un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, e non una questione giuridica o una valutazione conseguente all'interpretazione della norma.
È richiamato per definire il concetto di fatto principale rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime originario dell'art. 1, comma 36, L. 244/2007, la non rilevanza degli interessi passivi ai fini dell'art. 96 TUIR richiede che il finanziamento sia garantito da ipoteca e sia destinato a un immobile effettivamente locato; la mera esistenza di redditi da locazione o di un patrimonio immobiliare non basta.
- La qualificazione di una società come immobiliare di gestione non può essere affermata in modo astratto o solo sulla base di dati formali: occorre che il motivo di ricorso alleghi e dimostri gli specifici presupposti richiesti dalla disciplina applicabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, realmente decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile quando, sotto tale veste, si contesti in realtà una valutazione giuridica o l'interpretazione di norme tributarie.
- La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della rettifica contabile o della ricostruzione dell'imponibile, se la doglianza investe il modo in cui il giudice ha applicato la disciplina fiscale.
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