Cassazione Civile, Ordinanza n. 07125/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava, fino in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo inattendibile la contabilità per plurime incongruenze: discordanze nelle rimanenze finali/esistenze iniziali tra quanto dichiarato per il 2005 e quanto risultante da un prospetto prodotto in giudizio; mancata indicazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda nel 2006; valori incoerenti delle rimanenze finali e degli acquisti. Con il primo motivo la ricorrente denunciava cumulativamente omessa pronuncia, difetto di motivazione, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 241/1990, nonché lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, lamentando anche che la motivazione dell'atto si fondasse su una segnalazione e su documenti non allegati. Con il secondo motivo deduceva la illegittimità del criterio logico-giuridico seguito dall'Ufficio e dalla CTR, sostenendo che non vi fossero i presupposti per l'accertamento induttivo e che i rilievi si fondassero su documenti di altro giudizio. Con il terzo motivo contestava l'inesistenza del maggior ricavo accertato e la carenza di motivazione su tale punto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo e cumulativo, senza specifica riferibilità alla decisione impugnata e confondendo vizi tra loro diversi (omessa pronuncia, vizio di motivazione, violazioni di legge). Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR aveva motivato adeguatamente sulla legittimità dell'accertamento induttivo, indicando le incongruenze contabili e la mancata dichiarazione della plusvalenza; ha inoltre affermato che l'onere di allegazione dei documenti non conosciuti dal contribuente non ricorreva nel caso, poiché i prospetti utilizzati erano riconducibili alla stessa contribuente e già noti perché da essa prodotti in altro giudizio. La Corte ha ribadito che, in cassazione, non è consentita una rivalutazione del merito e delle prove. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo del reddito quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
il ricorso deve individuare specifiche violazioni o false applicazioni di norme di diritto, con motivi chiari e autonomi.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere dedotta come error in procedendo e non confusa con il vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, pena l'inammissibilità.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; la sua violazione va fatta valere come omessa pronuncia nei limiti propri dell'art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi e motivazione per relationem.
richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione e allegazione degli atti amministrativi.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, in presenza di contabilità inattendibile grava sul contribuente dimostrare l'infondatezza dell'accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e chiaramente riferiti alla sentenza impugnata; la formulazione cumulativa e confusa di censure eterogenee rende il motivo inammissibile.
- L'omessa pronuncia e il vizio di motivazione sono censure diverse: la prima integra error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., la seconda va dedotta nei limiti del vizio motivazionale consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
- In tema di accertamento induttivo, la complessiva inattendibilità delle scritture contabili legittima la rideterminazione del reddito da parte dell'Ufficio, specie se emergono incongruenze nelle rimanenze o l'omessa indicazione di componenti reddituali rilevanti come plusvalenze.
- L'onere di allegazione di documenti richiamati nell'atto impositivo riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e posti a fondamento dell'atto; non opera per documenti già noti alla parte.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una rivisitazione del merito, essendo il sindacato limitato ai vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c.
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