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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09440/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda plurimi atti relativi all’ICI per gli anni d’imposta 2003-2011. Il contribuente aveva impugnato: a) l’intimazione di pagamento relativa alle annualità 2003-2005, sostenendo di non aver mai ricevuto i prodromici avvisi di accertamento e deducendo quindi la decadenza del Comune dal potere impositivo; b) gli avvisi relativi alle annualità 2006-2009, lamentando carenza di motivazione degli atti e erronea determinazione del valore delle aree edificabili, anche alla luce della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, che aveva stimato un valore inferiore; c) gli avvisi relativi alle annualità 2010-2011, contestando il mancato riconoscimento dell’esenzione ICI invocata quale imprenditore agricolo professionale. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: il primo sulla nullità/inesistenza della notifica degli avvisi presupposti e conseguente decadenza; il secondo sulla falsa applicazione della disciplina dell’esenzione per i terreni edificabili coltivati, in rapporto alla qualifica di imprenditore agricolo professionale e alla normativa sopravvenuta; il terzo sulla motivazione apparente della sentenza d’appello in ordine alla pretesa tributaria; il quarto sulla violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché nel ricorso non erano riprodotti integralmente gli avvisi di ricevimento e gli atti del procedimento notificatorio necessari a verificare la doglianza. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Sul secondo ha ritenuto che la sentenza regionale non avesse considerato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 99/2004 in tema di imprenditore agricolo professionale e il possibile impatto della sopravvenienza normativa sul requisito soggettivo per l’agevolazione ICI. Sul terzo ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché non prendeva posizione sui plurimi rilievi difensivi del contribuente sulla base imponibile e si limitava a formule assertive. Sul quarto ha affermato che il metodo analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione non è di per sé incompatibile con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, dovendosi verificare la corretta applicazione concreta dei parametri legali e la motivazione sul merito della pretesa. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

  • art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in coordinamento con la disciplina delle notifiche degli atti della riscossione.

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica degli avvisi presupposti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo che contestava la notifica, per mancanza nel ricorso della trascrizione degli atti notificatori rilevanti.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    Richiamato quale parametro della motivazione e dell’atto impositivo in materia tributaria locale.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti tributari.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esenzione ICI sui terreni agricoli/edificabili in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.

  • art. 9, d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma agevolativa in materia ICI richiamata per l’esenzione dei terreni agricoli e il requisito soggettivo dell’imprenditore agricolo.

  • art. 1, comma 9, d.lgs. n. 99 del 2004

    La Corte evidenzia che la sopravvenuta disciplina dell’imprenditore agricolo professionale poteva incidere sul requisito soggettivo dell’agevolazione.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in relazione alla potestà regolamentare comunale in materia ICI, ritenuta non decisiva senza verificare la compatibilità con la disciplina sopravvenuta.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"

    La Corte afferma che i parametri ivi indicati sono vincolanti e tassativi, ma che il metodo analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione può essere compatibile con la norma se correttamente applicato e motivato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in vista della decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si censura la ritualità della notificazione di atti presupposti, è necessario trascrivere o riprodurre nel ricorso gli atti e gli avvisi di ricevimento in modo completo, così da consentire il controllo della doglianza sulla sola lettura dell’atto di impugnazione; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e dunque nulla, quando si limita a formule assertive o a un mero verdetto senza confrontarsi con i rilievi specifici delle parti e senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In materia di ICI sui terreni agricoli, la disciplina sopravvenuta sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale deve essere valutata dal giudice di merito ai fini del requisito soggettivo dell’agevolazione, anche rispetto alla compatibilità delle regolamentazioni comunali applicate al caso concreto.
  • Ai fini della determinazione della base imponibile ICI delle aree edificabili, i parametri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 sono vincolanti; tuttavia, il metodo di stima prescelto, anche se analitico-ricostruttivo o fondato sul valore di trasformazione, non è di per sé illegittimo, purché i dati fattuali siano corretti e il ragionamento estimativo sia adeguatamente motivato.
  • Nel processo tributario, ove il giudice ritenga infondata o invalida la pretesa per ragioni sostanziali, non può arrestarsi a una mera caducazione formale dell’atto, ma deve procedere a una decisione di merito sulla pretesa impositiva nei limiti delle domande di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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