Cassazione Civile, Ordinanza n. 13868/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2015 emesso dal Comune di Napoli nei confronti di una società. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte il gravame della contribuente, rideterminando in diminuzione la superficie tassabile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della sentenza di appello. Secondo la ricorrente, il giudice di secondo grado si era limitato a un richiamo generico e per relationem alla decisione di primo grado, senza dare conto delle censure specificamente mosse con l'appello e senza esplicitare il percorso argomentativo seguito per confermare la pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha rilevato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non aveva riportato né esaminato i motivi di appello, limitandosi ad affermare in modo generico di condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado e di una precedente decisione della CTP, senza trascriverne i contenuti né svolgere una autonoma valutazione critica. Tale formulazione non consentiva di comprendere il ragionamento decisorio né di verificare le ragioni della conferma della decisione di primo grado. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da una motivazione effettiva e intelligibile; il mero richiamo generico ad altra pronuncia non è sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra un vizio processuale che determina la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice e lascia all'interprete il compito di colmare le lacune con congetture.
- La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamata è già coperta da giudicato tra le parti oppure se i contenuti richiamati sono riprodotti e autonomamente vagliati nella nuova decisione.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi specifici dell'impugnazione e spiegare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado; la mera adesione generica alla sentenza impugnata non basta.
- In sede tributaria, il richiamo generico ad altra decisione o alla sentenza di primo grado, senza esposizione delle censure esaminate e delle ragioni del dissenso, determina nullità della sentenza per difetto di motivazione.
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