Cassazione Civile, Ordinanza n. 19776/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due verbali di accertamento ispettivo sulla base dei quali l'INPS aveva preteso crediti contributivi nei confronti della società ricorrente. La società ha promosso giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, chiedendo in via preliminare l'annullamento dei verbali per asserito difetto degli elementi essenziali e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un appalto illecito; in subordine ha contestato comunque la debenza delle somme e ha chiesto l'esclusione delle sanzioni civili dalla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Dopo il rigetto in primo grado e l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sul contenuto dei verbali ispettivi e sulla motivazione degli atti amministrativi, per mancata indicazione dei mezzi di prova; (2) violazione dell'art. 12 l. 212/2000; (3) violazione degli artt. 112 e 418 c.p.c. per asserita pronuncia su titoli e importi non compresi nel verbale e per pretesa estensione indebita alla responsabilità solidale; (4) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 1655 e 1678 c.c., per la qualificazione del rapporto come appalto anziché come pluralità di trasporti; (5) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il giudice avrebbe valorizzato soltanto le valutazioni ispettive senza adeguata prova documentale o testimoniale, ponendo l'onere della prova sulla società anziché sull'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che eventuali vizi del procedimento ispettivo non incidono sul sorgere del diritto contributivo, che va accertato in base ai requisiti sostanziali previsti dalla legge; il giudice di merito aveva quindi correttamente respinto l'eccezione di nullità dei verbali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e violazione degli oneri di autosufficienza, osservando che le censure non erano adeguatamente riportate e non consentivano un controllo puntuale. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando il criterio distintivo tra appalto di servizi di trasporto e semplice contratto di trasporto: è appalto quando vi siano organizzazione, corrispettivo unitario e una serie di prestazioni continuative finalizzate a un risultato complessivo; nel caso concreto tali elementi erano stati correttamente valorizzati dai giudici di merito. Ha infine respinto il quinto motivo, perché la decisione impugnata non aveva invertito l'onere della prova ma aveva accertato il credito contributivo sulla base di plurimi elementi istruttori, non specificamente censurati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 124 del 2004
Il contenuto dei verbali ispettivi è stato evocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto, ma la Corte ha affermato che eventuali carenze del procedimento non incidono sul diritto contributivo se i fatti costitutivi del credito risultano accertati.
Le regole di motivazione e del giusto procedimento amministrativo non determinano, di per sé, l'insussistenza del credito previdenziale, che dipende dai presupposti sostanziali.
La censura relativa allo statuto del contribuente è stata ritenuta infondata, per le medesime ragioni: il vizio procedimentale non travolge il credito se esso è sostanzialmente sussistente.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il motivo esaminato, ritenendo comunque inammissibile la censura per difetto di specificità.
Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c.; la censura è stata ritenuta inammissibile e non decisiva nel merito.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
È stato applicato per ricondurre la fattispecie all'appalto con responsabilità solidale del committente, inclusi gli effetti contributivi connessi.
La Corte lo richiama come criterio distintivo dell'appalto, fondato su organizzazione dei mezzi e gestione a rischio dell'appaltatore.
Usato come parametro di raffronto per distinguere il mero contratto di trasporto dall'appalto di servizi di trasporto.
L'onere della prova non è stato erroneamente invertito: il giudice di merito ha fondato l'accertamento su plurimi elementi istruttori, non su una presunzione a carico della parte privata.
art. 97 Cost.
Richiamato per affermare che le violazioni del giusto procedimento amministrativo non si riflettono automaticamente sulla debenza della prestazione previdenziale.
La Corte ha valorizzato il difetto di specificità del terzo motivo, rilevando il mancato rispetto degli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione.
L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale secondo il filtro prognostico applicabile ratione temporis.
Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Le irregolarità del procedimento ispettivo o amministrativo non determinano automaticamente l'insussistenza del credito contributivo: ciò che conta è l'accertamento dei relativi fatti costitutivi secondo il diritto sostanziale.
- Chi agisce per contestare o negare un credito previdenziale non può limitarsi a denunciare vizi formali degli atti ispettivi, dovendo confrontarsi con la reale sussistenza del rapporto sottostante e dei presupposti del credito.
- Nel giudizio di legittimità le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la mera denuncia di errori di pronuncia o di motivazione, senza puntuale indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti, comporta inammissibilità.
- Ai fini dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, il contratto va qualificato come appalto di servizi di trasporto quando l'attività sia organizzata in modo unitario, con corrispettivo complessivo e una serie di prestazioni continuative finalizzate a un risultato comune, non quando vi sia una mera pluralità di trasporti isolati.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice abbia invece valutato il compendio istruttorio e tratto da esso il convincimento sui fatti costitutivi della pretesa.
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