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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19637/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due lavoratrici avevano prestato attività alle dipendenze di una società poi interessata da trasferimenti e modifiche societarie; in occasione del passaggio ad altra società era stato stipulato un accordo sindacale del 23.12.2005 con una clausola secondo cui, in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento di attività della società cessionaria, esse sarebbero state riassunte dalla società originaria senza pregiudizio per i diritti già maturati. Dopo ulteriori vicende societarie, le lavoratrici chiesero che fosse dichiarato risolto il rapporto con l'ultima datrice di lavoro e che la società originaria fosse condannata a riassumerle, con conservazione dell'anzianità e della retribuzione. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. In cassazione la società ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1369 c.c. per errata interpretazione dell'accordo sindacale e della clausola sul "trasferimento"; 2) violazione degli artt. 1362, comma 2, e 1366 c.c. per avere la Corte valorizzato il comportamento delle sole lavoratrici, invece del comportamento complessivo di entrambe le parti; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e apparenza di motivazione per il mancato esame della doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, ritenuta superflua.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'interpretazione della Corte di merito della clausola contrattuale era plausibile e logica: il termine "trasferimento" era stato correttamente inteso come trasferimento di azienda, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., e l'accordo mirava a superare i limiti di tale disciplina prevedendo la riassunzione da parte della società originaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto in sostanza a ottenere una nuova valutazione di fatto e delle circostanze già considerate dal giudice di merito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque deciso sul punto della prova testimoniale, implicitamente ritenendola superflua in ragione dell'univocità del testo dell'accordo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Per interpretare il contratto occorre ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso il testo e il comportamento complessivo, non potendo una parte censurare in cassazione una lettura plausibile solo perché preferisce un'interpretazione diversa.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta nel contesto complessivo dell'accordo, valorizzando il coordinamento delle espressioni utilizzate.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere conforme a buona fede, ma la doglianza che contesti soltanto un diverso apprezzamento del contenuto dell'accordo è inammissibile in cassazione.

  • art. 1369 c.c.

    Le espressioni contrattuali devono essere intese nel senso che risulta dal complesso dell'atto e dalla funzione perseguita dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul motivo di appello, anche implicitamente, rendendo superflua la prova richiesta.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato quale disciplina di riferimento rispetto alla quale l'accordo collettivo aveva inteso introdurre una garanzia ulteriore di riassunzione in caso di trasferimento di azienda.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicata come base del deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incongrua o contraddittoria.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture plausibili, non è sufficiente contrapporre la propria interpretazione a quella adottata dal giudice di merito per ottenere la cassazione della decisione.
  • Il giudizio sulla comune intenzione delle parti deve fondarsi prioritariamente sul testo dell'accordo e sul coordinamento delle sue espressioni, secondo una lettura sistematica della clausola.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici deve indicare specificamente quali canoni siano stati disattesi e in che modo, non potendo limitarsi a un richiamo astratto delle norme interpretative.
  • Non sussiste omessa pronuncia se la Corte di merito abbia comunque esaminato il motivo di appello, anche implicitamente, e abbia ritenuto superflua l'istruttoria richiesta per la chiarezza univoca del testo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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