Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente a tempo indeterminato di una azienda sanitaria pubblica era stato sospeso cautelarmente dal servizio a seguito di procedimento penale e, successivamente, licenziato senza preavviso per intervenuta condanna penale definitiva. Egli aveva chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti maturati fino alla sospensione. La datrice di lavoro, costituitasi, aveva proposto domanda riconvenzionale per la restituzione dell’assegno alimentare corrisposto durante la sospensione e per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dai reati commessi dal dipendente. Il lavoratore ricorreva per cassazione contro il rigetto del suo diritto all’indennità ferie, deducendo violazione di norme costituzionali, codicistiche, del d.lgs. n. 66/2003, della direttiva 2003/88/CE e del CCNL di comparto, sostenendo che la prassi interna che faceva perdere le ferie non godute dopo il primo semestre dell’anno successivo fosse illegittima. La datrice di lavoro proponeva ricorso incidentale: con il primo motivo sosteneva che la mancata fruizione delle ferie dell’ultimo anno fosse imputabile al dipendente, sospeso per fatti penalmente rilevanti; con il secondo denunciava una decisione a sorpresa e la violazione dell’onere della prova sulla richiesta di restituzione dell’assegno alimentare; con il terzo contestava la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, affermando che la sua pretesa riguardava tutti i danni derivanti dai reati e che la sentenza penale di condanna generica non spostava la giurisdizione alla Corte dei conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore, ritenendo che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si perda per il solo fatto del licenziamento disciplinare e che occorra invece la prova, a carico del datore di lavoro, di aver invitato il dipendente a fruire delle ferie e di averlo avvisato in modo adeguato e tempestivo della loro possibile perdita. Ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della pubblica amministrazione, confermando che l’assegno alimentare corrisposto in costanza di sospensione cautelare non è ripetibile perché ha natura assistenziale e che, per tale profilo, non vi era sentenza a sorpresa. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, affermando che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella contabile: la precedente condanna penale generica al risarcimento dei danni, con rinvio al giudice civile per la quantificazione, impediva di ritenere la giurisdizione contabile esclusiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio separato alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per la domanda del lavoratore sull’indennità ferie, e al Tribunale di Bergamo per la domanda riconvenzionale risarcitoria della pubblica amministrazione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato a fondamento del diritto alle ferie retribuite come diritto fondamentale del lavoratore
richiamato in relazione al diritto alle ferie e al riposo
richiamato nel motivo, senza specifica autonoma ratio decisoria nel testo
richiamato per il regime legale delle ferie
art. 7 direttiva 2003/88/CE
interpretato in conformità al diritto UE quale fonte del diritto alle ferie annuali retribuite e della sua tutela
art. 19 CCNL del 1° settembre 1995
richiamato per la disciplina dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute
art. 15 CCNL del 19 aprile 2004
richiamato per l’assegno alimentare durante la sospensione cautelare
art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012
invocato dalla P.A. nel tentativo di escludere il diritto alle ferie/indennità, ma ritenuto non dirimente rispetto alla prova richiesta al datore
esclusa la sua violazione perché la decisione si fondava anche su una questione di puro diritto
richiamato in tema di onere della prova; il datore deve provare di aver invitato e avvisato il lavoratore sulla fruizione delle ferie
richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la domanda risarcitoria, ma la Corte ha chiarito che la precedente condanna penale generica non radica la giurisdizione contabile esclusiva
art. 52 r.d. n. 1214 del 1934
richiamato in tema di giurisdizione contabile per danno erariale
richiamato in tema di giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa
richiamato quale base dell’assegno alimentare, qualificato come beneficio assistenziale e non retributivo
Massime di principio
- Il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale e irrinunciabile; la correlativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto è strettamente collegata a tale diritto.
- La perdita delle ferie non godute e della relativa indennità può verificarsi solo se il datore di lavoro prova di avere messo il lavoratore concretamente in condizione di fruirne, invitandolo a godere delle ferie e avvertendolo in modo tempestivo e accurato della possibile perdita del diritto.
- Non è sufficiente richiamare una prassi interna o la mera scadenza del periodo di maturazione: occorre un accertamento in fatto sull’effettivo adempimento degli obblighi informativi e organizzativi del datore di lavoro.
- Il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico non comporta, di per sé, la perdita dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto; una diversa conclusione introdurrebbe una sanzione non tipizzata.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assegno alimentare corrisposto durante la sospensione cautelare ha natura assistenziale e non è ripetibile una volta che il procedimento si concluda con condanna penale.
- La giurisdizione penale e civile sul risarcimento del danno da reato, e quella contabile per responsabilità erariale, sono autonome; l’eventuale interferenza tra i giudizi non pone questione di giurisdizione ma, al più, di proponibilità dell’azione davanti alla Corte dei conti.
- La condanna penale generica al risarcimento dei danni con rinvio al giudice civile per la liquidazione impedisce di affermare una giurisdizione contabile esclusiva sul medesimo pregiudizio.
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