Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19679/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di una docente di ruolo a un concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011. Inizialmente esclusa per asserita carenza dell'anzianità richiesta, la candidata era stata poi ammessa con riserva dal giudice amministrativo e aveva sostenuto le prove, collocandosi utilmente in graduatoria. Convocata dal Ministero per la sottoscrizione del contratto individuale e la presa di servizio presso una sede indicata dall'amministrazione, la candidata rifiutava la sede assegnata e dichiarava di essere disponibile ad accettarne un'altra. L'amministrazione dichiarava quindi la decadenza dal diritto all'assunzione. Nei giudizi di merito venivano respinte le domande di accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato e di risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente articolava cinque motivi: 1) omesso esame della lettera con cui aveva contestato la procedura di nomina e dichiarato disponibilità ad altra sede; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sul motivo d'appello relativo alla decadenza dall'impugnazione del decreto di decadenza, con violazione di varie norme processuali; 3) violazione delle norme del bando, del d.P.R. n. 487/1994, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1353 c.c., sostenendo che la decadenza non potesse operare perché l'amministrazione aveva unilateralmente imposto un contratto sottoposto a condizione risolutiva; 4) violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto legittimo il decreto pur in assenza di impugnazione incidentale o riproposizione dell'eccezione; 5) violazione del contraddittorio e delle norme sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza dall'impugnazione del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente e corretta la decisione di merito che aveva individuato nella mancata presentazione, senza valido giustificato motivo, alla stipula del contratto individuale e alla presa di servizio nel termine assegnato la causa della decadenza dal diritto all'assunzione. Ha affermato che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, il contratto individuale deve essere sottoscritto contestualmente all'immissione in servizio nel termine fissato, e che la mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta decadenza se prevista dal bando e dalla disciplina applicabile. Ha inoltre escluso che la contestazione della regolarità della procedura di assegnazione della sede potesse integrare un giustificato motivo idoneo a esonerare dalla presa di servizio. I motivi processuali sul preteso omesso esame, sulla motivazione, sulla decadenza dall'impugnazione e sul giudicato interno sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sull'assorbente mancanza di valide giustificazioni della mancata assunzione in servizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma i relativi vizi sono stati ritenuti, in parte, infondati e, in parte, inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione d'appello ha confermato il rigetto con diversa motivazione entro i limiti del devolutum

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità, osservando che l'assorbimento di una questione assolve l'onere motivazionale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, senza accoglimento della censura

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti delle domande/eccezioni nuove in appello; la censura è stata ritenuta non pertinente o infondata

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riproposizione delle eccezioni non accolte; la Corte ha escluso che fosse decisiva nel caso, poiché la questione era assorbita

  • art. 101, comma II, c.p.c.

    richiamato in tema di contraddittorio sul rilievo d'ufficio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel quinto motivo, senza esito favorevole

  • art. 17 d.P.R. n. 487/1994

    il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

    la Corte lo interpreta nel senso che la mancata presa di servizio entro il termine comporta decadenza, salvo un giustificato motivo grave e oggettivo, la cui sussistenza è rimessa alla valutazione dell'amministrazione

  • art. 20 del bando di concorso

    ritenuto espressamente applicativo della disciplina sulla decadenza in caso di mancata assunzione del servizio o rifiuto dell'assunzione

  • art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato quale norma che rende applicabile all'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina sulla decadenza del vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo

  • art. 29, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura

  • art. 1353 c.c.

    invocato per sostenere l'illegittimità della condizione risolutiva, ma la Corte ha ritenuto invece legittima la subordinazione dell'assunzione al positivo scioglimento della riserva

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare il collegamento inscindibile tra procedura concorsuale e rapporto di lavoro pubblico e la rilevanza della legittimità della procedura di reclutamento

  • art. 97, comma 4, Cost.

    richiamato in relazione al principio del pubblico concorso come regola di accesso agli impieghi pubblici

  • art. 12 CCNL 11 aprile 2006

    Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

    utilizzato per confermare che il contratto individuale del dirigente scolastico è strettamente collegato alla legittimità della procedura di reclutamento

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di decadenza, senza accoglimento della censura

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale legge che ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la mancata sottoscrizione del contratto individuale e la mancata presa di servizio entro il termine assegnato, quando previste dalla disciplina di concorso e prive di giustificato motivo, comportano la decadenza dal diritto all'assunzione.
  • Il "giustificato motivo" che può evitare la decadenza per omessa presa di servizio deve consistere in un impedimento serio, grave e oggettivo; non sono sufficienti mere contestazioni sulla regolarità della procedura o sull'assegnazione della sede.
  • Quando la procedura concorsuale costituisce presupposto necessario del rapporto di lavoro pubblico, la validità del contratto individuale resta condizionata alla legittimità della procedura e, per i candidati ammessi con riserva, al positivo scioglimento della riserva.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure riferite a questioni ritenute assorbite o non decisive non possono condurre all'annullamento.
  • La dichiarazione di assorbimento di una questione esonera il giudice da ulteriori motivazioni sul punto e impedisce di fondare un vizio di omessa pronuncia o di difetto di motivazione se la censura non investe prima l'assorbimento stesso.
  • Il giudicato interno riguarda solo i capi autonomi della decisione, non i meri passaggi motivazionali; il giudice di appello può confermare il rigetto con una diversa motivazione purché resti nell'ambito del petitum e della causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.