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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19653/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni lavoratori assunti con contratto di apprendistato nel settore ferroviario avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con declaratoria di nullità delle clausole collettive che escludevano tale computo (art. 18, comma 11, CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e art. 7 accordo sindacale 1.3.2006). La società sosteneva l'infondatezza di tale ricostruzione e, in cassazione, ha proposto cinque motivi: sui primi quattro ha poi depositato rinuncia parziale agli atti, chiedendo l'estinzione limitatamente a tali censure; col quinto motivo ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificata dalla l. n. 92/2012, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere sospeso il decorso della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro, sul presupposto che il lavoratore non fosse più assistito da una tutela reale piena dopo la riforma del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la rinuncia parziale ai motivi rendeva superflua ogni pronuncia di merito su di essi e non determinava estinzione ex art. 391 c.p.c. Quanto al quinto motivo, lo ha rigettato, ritenendo infondata la censura sulla prescrizione. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, in mancanza di un regime di stabilità tale da escludere il metus del lavoratore, la prescrizione dei diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia parziale agli atti

    La rinuncia a uno o più motivi di ricorso non è stata trattata come rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., ma come atto che rende superflua la decisione su quei motivi e comporta inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 391 c.p.c.

    Non si applica alla rinuncia parziale ai motivi di ricorso; per tali motivi la conseguenza è l'inammissibilità per difetto di interesse, non l'estinzione del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia ai primi motivi ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse a decidere su di essi.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione dei crediti retributivi periodici, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da regime di stabilità, decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    Il diritto può essere fatto valere, ai fini della decorrenza della prescrizione, solo quando il rapporto non è assistito da una stabilità che impedisca l'effettivo esercizio del diritto durante il rapporto stesso.

  • art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300 del 1970

    La riforma del 2012 non ha escluso, per tutte le ipotesi, la tutela idonea a incidere sul metus del lavoratore, ma la Corte richiama il nuovo assetto complessivo per affermare la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto nei rapporti a tempo indeterminato così modulati.

  • l. n. 92 del 2012

    La modifica dell'assetto sanzionatorio dei licenziamenti esclude, per i rapporti a tempo indeterminato, la stabilità necessaria a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a ridisegnare il regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai singoli motivi di ricorso per cassazione non equivale necessariamente a rinuncia al ricorso e non comporta estinzione del giudizio; essa determina invece, per quei motivi, inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato disciplinati dal nuovo assetto introdotto dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, in mancanza di un regime di stabilità tale da escludere il timore del lavoratore di perdere il posto, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti decorre dalla cessazione del rapporto.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei diritti di natura retributiva in costanza di rapporto, rileva il concreto regime di stabilità del rapporto di lavoro e la possibilità effettiva di esercitare il diritto senza condizionamenti derivanti dal rischio di licenziamento.
  • Quando il ricorso è accolto solo in parte o respinto solo in parte, la regolazione delle spese segue la soccombenza secondo l'esito complessivo delle censure esaminate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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