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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19624/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il Premio Aziendale di Rendimento (PAR) richiesto da un quadro direttivo per gli anni 2011 e 2012 e negato dalla banca. Il tribunale aveva respinto l'opposizione della banca al decreto ingiuntivo; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il premio avesse natura retributiva e che fosse dovuto in base al solo fatto dell'occupazione di una posizione lavorativa strategica, con rilevanza del budget come impegno di spesa in bilancio e non del raggiungimento di specifici obiettivi di redditività. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del c.c.n.l. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva interpretato erroneamente la disciplina collettiva: il PAR sarebbe stato subordinato al conseguimento di obiettivi specifici fissati discrezionalmente dalla banca e non al mero stanziamento di budget; inoltre la mancata attivazione della procedura informativa sindacale non avrebbe potuto dimostrare il carattere obbligatorio del premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la corte d'appello non aveva effettuato una corretta interpretazione letterale e sistematica dell'art. 44 del c.c.n.l. e dell'art. 24 del contratto integrativo aziendale, trascurando che il premio incentivante è previsto come facoltà dell'impresa, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi e regolato unilateralmente dall'azienda nei limiti di oggettività, trasparenza e informazione/consultazione sindacale. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l.

    prevede una facoltà dell'impresa di istituire premi incentivanti subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi diversi dal premio aziendale; l'impresa stabilisce ammontare, criteri di attribuzione e tempi di corresponsione; la procedura sindacale è di informazione e consultazione, non vincolante.

  • art. 41 c.c.n.l.

    richiamato come disciplina distinta del premio aziendale rispetto ai premi incentivanti di cui all'art. 44.

  • art. 24 del Contratto integrativo aziendale

    strumento attuativo dell'art. 44 c.c.n.l.; collega il premio al raggiungimento del budget e ribadisce il rapporto con gli obiettivi di budget e la procedura informativa sindacale.

  • art. 123-ter T.U.F.

    la relazione sulla remunerazione approvata ai sensi di tale norma non è stata ritenuta decisiva per estendere il premio a tutti i quadri direttivi; il suo contenuto era riferito ad alti dirigenti e risk taker.

  • art. 1362 c.c.

    la corte di merito avrebbe omesso di applicare in primo luogo il criterio del senso letterale delle parole nell'interpretazione della disciplina collettiva.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole del contratto integrativo dovevano essere interpretate le une per mezzo delle altre, in coerenza con il rinvio al contratto nazionale.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel ricorso come canone ermeneutico violato; la Corte valorizza complessivamente l'interpretazione coerente e sistematica della disciplina collettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi, il primo criterio è quello letterale: il giudice di merito deve verificare il tenore testuale delle clausole prima di ricorrere a criteri ulteriori.
  • Quando un contratto integrativo dichiara di attuare una disciplina nazionale, le sue clausole vanno lette in continuità sistematica con il contratto collettivo di livello superiore, evitando interpretazioni isolate o contraddittorie.
  • La previsione di una procedura di informazione e consultazione sindacale, se espressamente qualificata come tale e non come procedura di contrattazione vincolante, non trasforma la facoltà dell'impresa di istituire o meno l'incentivo in un obbligo di erogazione.
  • Se la disciplina collettiva subordina il premio al raggiungimento di specifici obiettivi, il premio non può essere ricostruito come dovuto per il solo fatto della posizione lavorativa o dello stanziamento contabile, ma occorre verificare il verificarsi della condizione oggettiva prevista.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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