Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dirigenti scolastici assunti a partire dall'anno scolastico 2007/2008 hanno agito per ottenere la parificazione retributiva rispetto ad altri dirigenti scolastici che, prima della riforma della dirigenza scolastica, avevano rivestito la qualifica di preside o direttore didattico, oppure avevano svolto incarichi annuali di presidenza/direzione didattica. I ricorrenti contestavano che il CCNL avesse riconosciuto solo a questi ultimi la retribuzione individuale di anzianità o un assegno ad personam, sostenendo che ciò violasse la disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato, i principi costituzionali di uguaglianza e proporzionalità della retribuzione, la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE e il principio di parità di trattamento. Denunciavano inoltre omesso esame del fatto decisivo costituito dall'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina contrattuale differenziata fosse legittima perché inserita in un sistema in cui la determinazione del trattamento economico dei dirigenti pubblici è rimessa alla contrattazione collettiva. Ha escluso che l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 possa fungere da parametro per sindacare le scelte distributive operate dalla contrattazione collettiva tra categorie di dirigenti con storie professionali diverse. Ha inoltre escluso la comparabilità tra le posizioni poste a confronto, osservando che la retribuzione individuale di anzianità e l'assegno ad personam erano state previste per tutelare il passaggio da un precedente sistema retributivo a uno nuovo e per evitare una reformatio in peius a favore di soggetti che avevano già svolto la funzione direttiva. È stata anche esclusa l'applicabilità della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, perché la controversia non riguardava lavoratori a termine ma dirigenti a tempo indeterminato in situazioni non comparabili. Le spese non sono state liquidate per la mancata costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24; art. 45; art. 2, comma 3
La disciplina del trattamento economico dei dirigenti pubblici è riservata alla contrattazione collettiva; il principio di parità di trattamento opera solo entro il sistema contrattuale e non consente di sindacare le differenziazioni stabilite dalle parti collettive.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti per censurare la disparità di trattamento, ma ritenuto non idoneo a superare la legittimità della disciplina contrattuale in presenza di situazioni non comparabili.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha escluso che fosse proponibile una comparazione ex art. 36 tra dirigenti appartenenti a percorsi e aree diverse, o comunque con trattamenti giustificati da diverse esperienze professionali.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia tratto una base per accogliere la domanda.
clausola 4 della direttiva 1999/70/CE
È invocabile solo se le situazioni poste a confronto sono comparabili; nella specie è stata ritenuta inapplicabile perché la controversia non riguarda il lavoro a termine e, comunque, le posizioni confrontate non sono omogenee.
art. 37 del CCNL 1 di Area
Richiamato dai ricorrenti quale fonte contrattuale asseritamente lesiva, senza che la Corte ne abbia ravvisato l'illegittimità.
art. 58 del CCNL 2 di Area
Prevede per i docenti già incaricati di presidenza, poi inquadrati nella qualifica dirigenziale, un assegno ad personam riassorbibile per evitare un peggioramento del trattamento economico già goduto.
art. 23 del CCNL 3 di Area
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della censura sulla perequazione interna all'area; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 21, comma 16, L. n. 59/1997
Ha collegato l'attribuzione della qualifica dirigenziale scolastica all'autonomia e personalità giuridica delle istituzioni scolastiche.
art. 21, comma 17, L. n. 59/1997
Ha previsto che il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici fosse disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, articolata in autonome aree.
Ha introdotto la disciplina della funzione dirigenziale scolastica e delle modalità di reclutamento, connotata da specialità rispetto alla dirigenza statale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
La Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendo il dispositivo conforme ai principi di legittimità già affermati.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la determinazione del trattamento economico dei dirigenti è rimessa alla contrattazione collettiva; il sindacato giudiziale non può sostituirsi alle scelte distributive compiute dalle parti collettive, salvo violazione di norme inderogabili o di principi eurounitari direttamente applicabili.
- L'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 garantisce la parità di trattamento nell'ambito del sistema contrattuale, ma non può essere utilizzato per contestare differenziazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva tra categorie o sottocategorie di lavoratori con percorsi professionali diversi.
- Il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine presuppone la comparabilità delle situazioni poste a confronto; se le categorie sono eterogenee o la disciplina non riguarda lavoratori a termine, la clausola non è applicabile.
- Le clausole collettive che salvaguardano trattamenti economici pregressi nel passaggio da un vecchio a un nuovo sistema retributivo sono legittime quando rispondono alla finalità di evitare una reformatio in peius e di preservare il valore dell'esperienza professionale già maturata.
- L'anzianità utile ai fini della retribuzione individuale di anzianità non è fungibile tra ruoli professionalmente diversi: l'esperienza maturata in una funzione direttiva non è automaticamente equiparabile a quella acquisita nel ruolo docente o in altra posizione distinta.
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