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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08034/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato sette atti di intimazione notificati il 25.06.2014, sostenendo che le cartelle e gli atti presupposti non fossero mai stati validamente notificati e che, comunque, il credito erariale fosse prescritto, trattandosi di imposte relative agli anni 2002-2008. Nei gradi di merito la domanda è stata respinta perché ritenuta tardiva, sulla base della presunta regolarità della notifica delle cartelle. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla notificazione postale, in particolare l'art. 7 l. n. 890/1982, assumendo che in caso di mancata consegna al destinatario fosse necessaria una seconda raccomandata con avviso di ricevimento; inoltre ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'agente della riscossione, per avere questi prodotto solo copie fotostatiche delle relate e non gli originali delle cartelle; infine ha sostenuto l'inesistenza della notifica per mancato collegamento tra gli atti notificati e le relate prodotte; (2) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti tributari e omesso esame di fatti decisivi, assumendo la prescrizione quinquennale del debito portato dalle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: ha affermato che, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982; ha inoltre ribadito che la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia della cartella, e che la contestazione di copie fotostatiche richiede un disconoscimento specifico, chiaro e univoco ex art. 2719 c.c., non essendo sufficienti formule generiche. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui introduceva per la prima volta in appello l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di novum ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992; in ogni caso è stato anche ritenuto infondato nel merito, perché i crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI sono soggetti al termine ordinario decennale e non al termine quinquennale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della contribuente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    testo novellato dall'art. 36, co. 2 quater, l. n. 31/2008

    non si applica alla notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte del concessionario, quando operano le regole del servizio postale ordinario.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    se la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario; la prova del perfezionamento si assolve con l'avviso di ricevimento.

  • art. 57 d.P.R. n. 602/1973

    viene evocato dalla ricorrente nel quadro della contestazione della notifica e del collegamento tra atti e relate.

  • art. 37 d.l. n. 223/2006

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la validità della notifica e il collegamento documentale.

  • art. 1335 c.c.

    la cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario è assistita da presunzione di conoscenza, superabile solo dimostrando l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità delle copie fotografiche agli originali deve essere specifico, chiaro e univoco, non essendo sufficienti clausole di stile o contestazioni generiche.

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale invocata dalla contribuente è ritenuta inapplicabile ai crediti erariali oggetto di causa.

  • art. 2946 c.c.

    i crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI sono assoggettati al termine ordinario decennale in assenza di un termine più breve.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario vieta le eccezioni nuove in appello, incluse le eccezioni in senso stretto come la prescrizione non rilevabile d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale delle notificazioni degli atti giudiziari; la prova della notifica si desume dall'avviso di ricevimento senza necessità di produrre la cartella in originale.
  • La contestazione delle copie fotostatiche di documenti prodotti in giudizio richiede un disconoscimento specifico e puntuale, che indichi chiaramente il documento contestato e le difformità rispetto all'originale; contestazioni generiche sono inefficaci.
  • Nel processo tributario l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto e, se non proposta tempestivamente nella prima difesa, non può essere introdotta per la prima volta in appello per effetto del divieto di nova.
  • I crediti erariali relativi a IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI, in mancanza di una diversa previsione, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale e non al quinquennio ex art. 2948 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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