Cassazione Civile, Ordinanza n. 01047/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con rettifica analitico-induttiva del reddito d'impresa, del valore della produzione netta e del volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA, recuperando a tassazione euro 96.527 e irrogando sanzioni. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo il reddito recuperato a euro 76.958; la CTR respingeva poi l'appello della società. In cassazione la società deduceva cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; (2) violazione delle medesime norme e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non aveva considerato l'atto di autotutela con cui l'Ufficio aveva annullato un diverso accertamento per l'anno 2008 fondato sullo stesso PVC e che ciò dimostrava incongruenze della verifica; (3) violazione delle norme sul potere di accertamento analitico-induttivo, per avere ritenuto legittima la ricostruzione pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; (4) violazione della norma che consente l'accertamento analitico-induttivo, perché mancavano gravi incongruenze rispetto ai dati desumibili dagli studi di settore; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inaffidabilità dei calcoli matematicamente errati posti a base della verifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a riprodurre integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame della contribuente e senza esporre le ragioni della propria decisione. Tale anomalia integra nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale richiesto dalla normativa processuale tributaria e civile. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicata come base per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
la sua violazione è stata ritenuta integrata dalla motivazione apparente; norma speciale del processo tributario corrispondente all'art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza; la sua violazione coincide con la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato tra le norme che impongono una motivazione sufficiente
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
invocato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
invocato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo ai fini IVA
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993
richiamato per sostenere l'assenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e delle gravi incongruenze
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso, per la trascrizione degli atti rilevanti
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
base normativa per la cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio al giudice tributario di merito
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese in sede di rinvio
non citato espressamente nel testo, quindi non incluso
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993
come sopra, parametro per il controllo della legittimità dell'accertamento
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la motivazione non può risolversi in una mera riproduzione della sentenza di primo grado: il giudice deve confrontarsi, almeno sinteticamente ma in modo comprensibile, con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene inammissibili o infondati.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; integra nullità la motivazione assente, apparente, perplessa, incomprensibile o caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- È motivazione apparente quella che, pur esistendo materialmente, non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice e non permette un effettivo controllo sulla decisione.
- Nel processo tributario la mancanza di un'autonoma disamina delle censure di appello comporta nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992.
- Quando la sentenza impugnata è cassata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e fornire una nuova motivazione congrua, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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