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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01047/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con rettifica analitico-induttiva del reddito d'impresa, del valore della produzione netta e del volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA, recuperando a tassazione euro 96.527 e irrogando sanzioni. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo il reddito recuperato a euro 76.958; la CTR respingeva poi l'appello della società. In cassazione la società deduceva cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; (2) violazione delle medesime norme e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non aveva considerato l'atto di autotutela con cui l'Ufficio aveva annullato un diverso accertamento per l'anno 2008 fondato sullo stesso PVC e che ciò dimostrava incongruenze della verifica; (3) violazione delle norme sul potere di accertamento analitico-induttivo, per avere ritenuto legittima la ricostruzione pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; (4) violazione della norma che consente l'accertamento analitico-induttivo, perché mancavano gravi incongruenze rispetto ai dati desumibili dagli studi di settore; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inaffidabilità dei calcoli matematicamente errati posti a base della verifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a riprodurre integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame della contribuente e senza esporre le ragioni della propria decisione. Tale anomalia integra nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale richiesto dalla normativa processuale tributaria e civile. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la motivazione non può risolversi in una mera riproduzione della sentenza di primo grado: il giudice deve confrontarsi, almeno sinteticamente ma in modo comprensibile, con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene inammissibili o infondati.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; integra nullità la motivazione assente, apparente, perplessa, incomprensibile o caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • È motivazione apparente quella che, pur esistendo materialmente, non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice e non permette un effettivo controllo sulla decisione.
  • Nel processo tributario la mancanza di un'autonoma disamina delle censure di appello comporta nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992.
  • Quando la sentenza impugnata è cassata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e fornire una nuova motivazione congrua, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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