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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03475/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di IRPEF relativa all'anno d'imposta 2005, in conseguenza del disconoscimento dell'efficacia di dichiarazioni integrative presentate per annualità diverse (2003 e 2004) e concernenti minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione di quote sociali. Il contribuente ha impugnato la cartella e, in cassazione, ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pertinenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 rispetto all'anno 2005 e all'Unico 2006, nonché alla rilevanza del residuo di minusvalenza; 2) omesso esame del fatto che la cartella avrebbe indebitamente operato disconoscimenti di minusvalenze, rettifiche di imponibili, applicazione di imposte, sanzioni e interessi senza previo avviso di accertamento; 3) omesso rilievo della decadenza dell'Ufficio dall'eccezione sulla non pertinenza delle dichiarazioni integrative e vizio di extrapetizione per avere la CTR accolto l'appello su un'eccezione non riproposta. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha inoltre depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo prova della presentazione e dei pagamenti rateali, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018: essendo stata presentata la domanda, versata la prima rata, non essendo stata proposta istanza di trattazione entro il 31/12/2020 e non risultando alcun diniego impugnato, il processo è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non vengono liquidate; è esclusa altresì la debenza del doppio contributo unificato. La Corte ha anche rilevato, in via processuale, che la costituzione del nuovo agente della riscossione mediante il precedente difensore non era ammissibile in mancanza di nuova procura, ma ha deciso allo stato degli atti con effetti nei confronti dell'ente subentrante ex lege.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso formulati per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    È il procedimento di liquidazione automatizzata in base al quale è stata emessa la cartella impugnata.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    È invocato dal ricorrente come norma sulla decadenza dalla possibilità di riproporre eccezioni in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 76 d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021

    È interpretato come disposizione che ha determinato l'estinzione ope legis della società di riscossione regionale e il subentro a titolo universale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • artt. 82 e 83 c.p.c.

    Richiamati per affermare che il successore dell'ente estinto deve conferire una nuova procura al difensore.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    Richiamato per ribadire che, in cassazione, il patrocinio dell'agente della riscossione spetta di regola all'Avvocatura dello Stato salvo eccezioni.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018

    La presentazione della domanda e il pagamento della prima rata perfezionano la definizione; in mancanza di istanza di trattazione e di diniego, il processo si estingue.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e ne prova il perfezionamento, il processo tributario si estingue se non viene chiesta la trattazione entro il termine stabilito e non interviene un diniego della definizione.
  • Nel giudizio di cassazione, il subentro ex lege di un nuovo ente riscossore richiede una nuova procura al difensore per la spendita del nome del soggetto subentrante; la procura rilasciata dal soggetto estinto non è sufficiente per la nuova costituzione.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • I motivi di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. devono essere formulati indicando un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito, non una mera diversa lettura della fattispecie o delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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