Cassazione Civile, Ordinanza n. 03449/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una struttura sanitaria privata nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale, volta a ottenere il pagamento di prestazioni rese in regime extrabudget a favore di pazienti oncologici per gli anni 2010 e 2012. In primo grado la domanda era stata respinta; la corte d'appello aveva poi rigettato il gravame ritenendo, sulla base della documentazione in atti, provati i pagamenti eseguiti dall'azienda sanitaria per le prestazioni oncologiche. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe deciso su un presunto pagamento rilevato d'ufficio senza previamente attivare il contraddittorio, in assenza di una specifica eccezione di pagamento da parte dell'azienda sanitaria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la motivazione sul presunto pagamento delle prestazioni sarebbe frutto di erronea lettura delle risultanze processuali e che tale pagamento in realtà non sarebbe mai avvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che la sentenza d'appello impugnata era stata successivamente fatta oggetto di revocazione dalla stessa corte territoriale. Secondo la Corte, la revoca della sentenza impugnata determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve sussistere anche al momento della decisione e può essere rilevato d'ufficio. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese del giudizio, valorizzando il fatto sopravvenuto come giusto motivo di compensazione.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che, quando il giudice rileva d'ufficio una questione decisiva, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di osservazioni.
art. 395, n. 4, c.p.c.
è indicato come base del giudizio di revocazione promosso contro la sentenza poi impugnata per cassazione.
art. 2697 c.c.
Corte Cost. n. 77 del 2018
è richiamata per giustificare la compensazione delle spese in presenza di un fatto sopravvenuto.
Cass., Sez. U, 28/04/2017, n. 10553
è richiamata come principio consolidato secondo cui la revoca della sentenza d'appello impugnata per cassazione determina cessazione della materia del contendere e inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La revoca della sentenza impugnata con ricorso per cassazione comporta la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'interesse ad impugnare deve permanere fino al momento della decisione.
- La cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
- La possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata non esclude l'attuale carenza di interesse a coltivare il ricorso avverso la sentenza ormai espunta dall'ordinamento.
- In presenza di un fatto sopravvenuto che rende inutile la decisione sul ricorso, è possibile compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03450/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03455/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03456/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03457/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03459/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →