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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03455/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006. La Commissione regionale aveva ritenuto decaduto l'Ufficio dal potere impositivo. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha denunciato la violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, sostenendo che, in base al regime transitorio applicabile, il raddoppio dei termini di accertamento operava perché il processo verbale di constatazione era stato notificato/formalmente conosciuto dal contribuente il 7 luglio 2015, quindi prima del 2 settembre 2015, e l'avviso era stato notificato il 30 settembre 2015, cioè entro il 31 dicembre 2015. La CTR avrebbe errato nel ritenere irrilevante la clausola di salvaguardia e nell'escludere il raddoppio per il solo fatto che la denuncia penale fosse stata presentata oltre il termine ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha richiamato il principio già affermato secondo cui, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015 non incidono sulle fattispecie coperte dal regime transitorio dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015. Poiché il PVC era stato notificato prima del 2 settembre 2015 e l'avviso era stato notificato entro il 31 dicembre 2015, la disciplina transitoria salvava il raddoppio dei termini anche se la denuncia era intervenuta oltre il termine ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel regime ratione temporis applicabile, i termini di accertamento IRPEF sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale; per i periodi anteriori al 2016 occorre applicare anche il regime transitorio pertinente.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina sul raddoppio dei termini per l'IVA segue il medesimo criterio di quella IRPEF e va letta alla luce del regime transitorio e della normativa modificativa successiva.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    "Sono, altresí, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire... nonché dei processi verbali di constatazione... sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015"

    Per gli atti conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015, la nuova disciplina non si applica se l'atto impositivo o sanzionatorio è notificato entro il 31 dicembre 2015.

  • art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Le modifiche al raddoppio dei termini non incidono sulle fattispecie già ricomprese nel precedente regime transitorio, non abrogato nella parte rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    Richiamato solo per identificare gli inviti a comparire salvaguardati dal regime transitorio.

  • art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato per qualificare i processi verbali di constatazione rilevanti ai fini della clausola transitoria.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come fonte dei reati tributari che fondano l'obbligo di denuncia ai fini del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per obbligo di denuncia penale va valutato secondo la disciplina ratione temporis applicabile, tenendo conto delle norme transitorie eventualmente previste dal legislatore.
  • Se il processo verbale di constatazione o l'invito a comparire è stato notificato o comunque conosciuto dal contribuente entro la data di entrata in vigore del regime transitorio, la successiva modifica normativa sul raddoppio dei termini non si applica quando l'atto impositivo sia notificato entro il termine finale fissato dalla clausola di salvaguardia.
  • La presentazione della denuncia penale oltre il termine ordinario non esclude, di per sé, il raddoppio dei termini quando la fattispecie rientra nel precedente regime transitorio espressamente salvato dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità, la decisione della corte di merito va cassata quando essa applichi una disciplina ormai superata senza considerare il regime transitorio che ne preserva gli effetti per le fattispecie anteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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