Cassazione Civile, Ordinanza n. 03456/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La lite nasce da un lungo contenzioso relativo alla concessione di autolinee extraurbane e alla gestione di somme provenienti da sgravi contributivi. Una società di trasporto aveva percepito dall'INPS somme con vincolo di destinazione all'acquisto di materiale rotabile, poi aveva acquistato dieci autobus nuovi e ne aveva chiesto l'autorizzazione alla circolazione sulle linee regionali. Successivamente la regione, dopo una pronuncia di legittimità che le riconosceva la titolarità delle somme da sgravio, aveva recuperato quelle somme mediante decurtazione di contributi di esercizio. La società sosteneva però che l'ente, pur avendo recuperato gli sgravi, non aveva riconosciuto per anni le quote di ammortamento dei nuovi autobus nei costi di esercizio, né il contributo regionale previsto per l'acquisto dei mezzi, con conseguente arricchimento senza causa della regione. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo sufficiente un riconoscimento implicito dell'utilitas tramite il rilascio dei documenti per la circolazione. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda, escludendo i presupposti dell'arricchimento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza di appello; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. nella valutazione delle prove documentali sull'utilizzo consapevole dei mezzi da parte della regione; 3) violazione dell'art. 2041 c.c. quanto ai presupposti del depauperamento e dell'utilizzazione della prestazione; 4) violazione dell'art. 2041 c.c. quanto alla prova dell'utilitas e dell'onere della regione di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'inconsapevolezza del vantaggio. La regione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale subordinato, incentrato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza di appello apparente, contraddittoria e non adeguata a valutare correttamente i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa. Ha osservato che la Corte territoriale aveva ricostruito i fatti in modo incoerente: da un lato dava atto del vincolo di destinazione delle somme da sgravio e dell'obbligo di acquisto dei mezzi; dall'altro fondava il rigetto sull'asserita mancanza di autorizzazione all'acquisto, dato incompatibile con la natura obbligatoria dell'investimento. La Cassazione ha ribadito che, nell'azione ex art. 2041 c.c. contro la pubblica amministrazione, non è necessario il riconoscimento dell'utilità, essendo sufficiente l'utilizzazione oggettiva della prestazione; la P.A. può opporre solo il rifiuto dell'arricchimento o l'inconsapevolezza del vantaggio. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Sono rimasti assorbiti il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della regione.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
Per l'azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione non è richiesto il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente; è sufficiente l'oggettiva utilizzazione della prestazione e il depauperamento dell'attore, salvo che la P.A. provi il rifiuto dell'arricchimento o la propria inconsapevolezza del vantaggio.
art. 2042 c.c.
È richiamato come possibile eccezione di inammissibilità della domanda di arricchimento per difetto di sussidiarietà, ma tale profilo è rimasto assorbito.
art. 115 c.p.c.
È invocato per contestare la valutazione delle prove documentali, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione apparente è configurabile quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 25, comma 5, L.R. Puglia n. 21/1994
«le somme attribuite dall'I.N.P.S. a tale titolo [...] siano obbligatoriamente destinate all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone [...] Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti non sono considerate ai fini della quantificazione dei contributi standardizzati [...] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero dai contributi spettanti»
La norma è letta come fonte di un obbligo di destinazione delle somme da sgravio all'acquisto dei mezzi, con conseguente rilevanza del mancato riconoscimento degli ammortamenti e del successivo recupero regionale.
art. 5 L.R. 19 marzo 1982, n. 13
Richiamato come parametro per la quantificazione dei contributi standardizzati, cui non devono essere computate le quote di ammortamento dei predetti investimenti.
art. 87 C.d.S.
È menzionato solo nel contesto del nulla osta alla circolazione dei mezzi.
art. 10 L.R. n. 13/1999
Richiamato come norma che ribadiva il contributo regionale per l'acquisto dei mezzi, secondo la ricostruzione della ricorrente e della Corte.
Massime di principio
- Nell'azione di indebito arricchimento contro una pubblica amministrazione, il presupposto decisivo non è il riconoscimento formale dell'utilità, ma l'oggettiva utilizzazione della prestazione da parte dell'ente.
- La pubblica amministrazione può paralizzare la domanda solo provando che l'arricchimento è stato rifiutato oppure che non poteva essere rifiutato perché ignorato dall'ente; non basta il mero mancato riconoscimento espresso dell'utilitas.
- La motivazione è apparente quando, pur articolando una ricostruzione fattuale, adotta ragionamenti tra loro incompatibili o affermazioni non idonee a spiegare la decisione.
- Se una prestazione è imposta da una disciplina di settore e l'ente ne trae vantaggio mediante utilizzazione continuativa, la verifica dell'arricchimento deve concentrarsi sul beneficio effettivamente ottenuto e sul correlato depauperamento, non su formalismi autorizzativi incongruenti con l'obbligo di eseguire l'investimento.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulla prova e sulla sussistenza dell'utilitas restano assorbite quando la sentenza impugnata sia cassata per difetto radicale di motivazione sui presupposti della domanda.
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