Cassazione Civile, Ordinanza n. 03450/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
I proprietari di un fondo, occupato a fini espropriativi sin dal 1988 e poi interessato da decreto di esproprio del 29 settembre 2003, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno o, in subordine, l'indennità di espropriazione, assumendo che il bene fosse stato irreversibilmente trasformato e che il valore dovesse essere quello già emerso in un precedente giudizio sull'indennità di occupazione. Il tribunale ha ritenuto improponibile la domanda relativa all'indennità di occupazione, già definita in altro giudizio, e ha liquidato l'indennità di esproprio sulla base del valore virtuale risultante da quella sentenza. In appello i proprietari hanno contestato la mancata comunicazione del decreto di esproprio, la sua asserita nullità per mancato previo deposito dell'indennità e l'erronea quantificazione dell'indennità; il consorzio ha proposto appello incidentale. La corte d'appello ha respinto l'appello principale e accolto quello incidentale, imponendo il deposito della differenza ancora dovuta sull'indennità. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per asserito errore di fatto sulla declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità del decreto di esproprio; 2) violazione delle norme sugli interessi sull'indennità di esproprio, sostenendo che non dovessero decorrere dal decreto di esproprio perché il decreto era nullo e richiamando la sentenza costituzionale n. 24/2009; 3) violazione dell'art. 12 l. n. 865/1971, assumendo che gli interessi dovessero decorrere dalla perdita materiale della disponibilità del bene e non dal decreto; 4) violazione degli artt. 20 l. n. 865/1971 e 1224 c.c., sostenendo che il protrarsi dell'occupazione fino al decreto dovesse far decorrere gli interessi dalla presa di possesso; 5) violazione della l. n. 244/2007, ritenuta applicabile alla procedura, con conseguente diversa determinazione dell'indennità. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ritenendo che non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che la dedotta nullità del decreto fosse comunque incompatibile con la richiesta di corresponsione dell'indennità di esproprio; ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la disciplina sopravvenuta del 2008 non si applicava alla fattispecie, regolata dalla legge speciale n. 219/1981, e che il quantum era coperto da giudicato esterno. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dei proprietari. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché non attaccavano la reale ratio decidendi della sentenza di merito e muovevano da premesse logicamente incompatibili tra loro: da un lato la dedotta radicale nullità del decreto di esproprio, dall'altro la pretesa di ottenere l'indennità di espropriazione, che presuppone la validità del decreto stesso. Ha inoltre osservato che l'eventuale errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. andrebbe fatto valere in revocazione e non con ricorso per cassazione. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la legge finanziaria 2008 non si applicava ai procedimenti disciplinati dalla legge speciale n. 219/1981, e comunque la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il giudicato esterno sul quantum. La decisione impugnata è stata quindi confermata e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale richiamato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto, se sussistente, va fatto valere mediante revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 20 della legge n. 865 del 1971
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la decorrenza degli interessi sull'indennità; la Corte lo ritiene non pertinente alla fattispecie perché non vi era un accordo o accettazione dell'indennità provvisoria.
art. 9 del D.lgs. n. 354 del 1999
Invocato dai ricorrenti in tema di interessi; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla vicenda esaminata.
art. 12 della legge n. 865 del 1971
La disciplina degli interessi presuppone un accordo o l'accettazione dell'indennità provvisoria; non è applicabile quando manchi una base negoziale.
art. 1224 c.c.
Richiamato per sostenere la decorrenza degli interessi moratori su un credito indennitario; la Corte non lo applica perché il dies a quo del credito è ancorato alla perdita della proprietà.
legge n. 244 del 2007
Lo jus superveniens del 2008 si applica solo ai procedimenti espropriativi in corso soggetti al testo unico espropri, non ai giudizi in corso né alla procedura speciale regolata dalla legge n. 219/1981.
legge n. 219 del 1981
Costituisce la disciplina speciale applicabile alla fattispecie espropriativa; legittima un criterio indennitario speciale e non è travolta dalla disciplina generale sopravvenuta.
art. 2, comma 89, legge n. 244 del 2007
Richiamato come norma che modifica il criterio generale di indennizzo, ma non applicabile alla fattispecie per ragioni di specialità normativa.
art. 2, comma 90, legge n. 244 del 2007
Norma intertemporale che limita l'applicazione retroattiva del nuovo criterio ai soli procedimenti espropriativi in corso.
art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359
Richiamato come precedente criterio indennitario dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, ma non decisivo per la legge speciale applicabile.
art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato in relazione al criterio generale di liquidazione dell'indennità, ma non applicabile alla fattispecie regolata dalla legge speciale.
art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219
La Corte richiama la giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sua disciplina indennitaria speciale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contrastare argomentazioni aggiuntive o meramente illustrative.
- L'eccezione di nullità o invalidità di un atto amministrativo o della procedura, se introdotta per la prima volta in appello, può essere dichiarata inammissibile come questione nuova; tale statuizione deve essere specificamente censurata per poter essere superata in cassazione.
- L'errore di fatto contemplato dall'art. 395 n. 4 c.p.c. non è motivo autonomo di ricorso per cassazione, ma va fatto valere con il rimedio della revocazione, ove ne ricorrano i presupposti.
- Non è logicamente compatibile chiedere l'indennità di espropriazione e, al tempo stesso, sostenere la radicale nullità del decreto di esproprio che è il presupposto del sorgere di quel credito.
- Gli interessi sull'indennità di esproprio decorrono dal momento in cui si verifica la perdita della proprietà per effetto del decreto di esproprio; la mera perdita della disponibilità materiale del bene o la pregressa occupazione incidono su un diverso titolo indennitario.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di criteri di indennizzo espropriativo si applica solo nei limiti temporali e oggettivi fissati dal legislatore; non si estende automaticamente a procedimenti speciali regolati da una legge diversa e di natura eccezionale.
- Quando sul quantum dell'indennità si è formato giudicato esterno, la questione non può essere riaperta in cassazione mediante censure che mirino sostanzialmente a ridiscutere la liquidazione già coperta da giudicato.
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