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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da rapporti bancari intercorsi con un istituto di credito: il ricorrente aveva agito in primo grado per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente intestato a una società di persone, la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta in un mutuo che assumeva stipulato in proprio, e la ripetizione di somme da lui girocontate sui conti sociali. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame confermando il rigetto delle domande, ritenendo, quanto al mutuo, che la domanda fosse improponibile perché riferita a una società estinta e comunque non proponibile dal socio/amministratore come successore della stessa; quanto alla ripetizione, che l'azione dovesse essere indirizzata non contro la banca, ma contro la società che aveva ricevuto l'accredito. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2312 e 2495 c.c., sostenendo che la domanda sul conto corrente era stata da lui proposta anche quale socio della società e non già in rappresentanza di una società estinta; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando la decisione sul mancato ricorso alla metodologia del saldo zero nel ricalcolo del conto; 3) violazione degli artt. 2033 e 1428 c.c., deducendo che la vicenda andasse letta unitariamente come rapporto personale con la banca, anche alla luce di una pretesa novazione soggettiva; 4) violazione degli artt. 2033 e 1418 c.c., sostenendo che il debito fosse inesistente perché generato da clausole nulle. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nella sostanza, mirava a censurare l'interpretazione della domanda e non coglieva integralmente la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva valorizzato sia l'assenza di allegazione dell'estinzione della società sia la spendita della qualità di socio/amministratore come indice della riferibilità dell'azione alla società stessa. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il quarto motivo, reputandoli estranei alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di ripetizione per un decisivo rilievo di legittimazione passiva: le somme non erano state versate alla banca, ma accreditate sul conto della società, sicché l'eventuale indebito andava fatto valere nei confronti della società, non dell'istituto di credito. Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti e una ricostruzione unitaria della vicenda non compiuta dalla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cancellazione della società di persone; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la spendibilità della qualità di socio/successore della società estinta; la Corte rileva che la censura non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell'onere della prova e l'uso del criterio del saldo zero nel ricalcolo del conto; il motivo è ritenuto estraneo alla ratio decidendi.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte osserva che la domanda avrebbe dovuto essere proposta verso il soggetto che aveva ricevuto l'accredito, non verso la banca.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per dedurre la nullità delle clausole che avrebbero generato il debito; la censura è dichiarata inammissibile perché non incide sulla ragione decisiva del rigetto.

  • art. 1428 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla prospettata novazione soggettiva/errore di qualificazione della vicenda; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel sintetizzare i tipi di censura proponibili quando si contesti la qualificazione giuridica dei fatti allegati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere i vizi di nullità processuale, tra cui l'errore sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per gli errori relativi all'omessa rilevazione di un fatto decisivo allegato e non contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda e la qualificazione della parte che agisce sono attività riservate al giudice di merito e, in cassazione, sono censurabili solo se il giudice abbia alterato il senso letterale o sostanziale dell'atto introduttivo, oppure abbia violato specifiche regole processuali sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata: la censura deve aggredire la ragione effettivamente decisiva posta a fondamento del rigetto.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito va proposta contro il soggetto che abbia ricevuto la prestazione o l'accredito; se le somme sono state accreditate su un conto di un terzo, la banca non è necessariamente il legittimato passivo dell'azione restitutoria.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale istruttorio, quando la censura si traduca in una diversa lettura della vicenda sostanziale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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