Cassazione Civile, Ordinanza n. 05432/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato la dichiarazione dei redditi di una società, contestando: 1) la deduzione di costi relativi a un’operazione fatturata come prestazione di segnalazione di aree edificabili, ritenuta oggettivamente inesistente e riferita a una società considerata "cartiera"; 2) la deducibilità di costi connessi a un contratto di stock lending stipulato con una controparte estera, che l’Ufficio ha ritenuto privo di causa meritevole di tutela per mancanza di alea e finalizzato al solo risparmio fiscale; 3) l’irrogazione delle sanzioni. La società ha impugnato l’atto davanti ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue ragioni. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme fiscali in tema di operazioni inesistenti; omesso o errato esame della documentazione prodotta; mancato riconoscimento della deducibilità dei costi per l’operazione contestata; illegittimità delle sanzioni per assenza di prova di dolo o colpa; erronea declaratoria di nullità del contratto di stock lending per difetto di causa e assenza di alea.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Quanto alla pretesa operazione commerciale inesistente, ha ritenuto congruo e grave il quadro presuntivo valorizzato dalla CTR e ha affermato che, una volta fornita dall’Ufficio la prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva dell’operazione, incombeva sulla contribuente dimostrarne l’effettività, onere non assolto con fattura e mezzi di pagamento. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sui costi non considerati perché non adeguatamente dedotta nei gradi di merito, e comunque infondata nel merito. Quanto alle sanzioni, ha escluso che l’Ufficio dovesse provare la mala fede della contribuente, essendo sufficiente l’accertamento dell’operazione oggettivamente inesistente. Sul contratto di stock lending, ha condiviso la valutazione della CTR: l’operazione era priva del carattere essenziale dell’aleatorietà, appariva funzionale a un indebito vantaggio fiscale e quindi il negozio era nullo per difetto di causa meritevole; di conseguenza i relativi costi erano indeducibili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e richiamo ai presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma violata per la rettifica del reddito in presenza di operazioni contestate
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, provata presuntivamente l’inesistenza dell’operazione dall’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione
richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte considera idoneo il quadro indiziario valorizzato dalla CTR
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione, ma la Corte esclude la fondatezza della censura
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato sia sulla deducibilità dei costi sia sulla indeducibilità delle componenti relative a operazioni inesistenti; la Corte afferma che i costi non sono deducibili se l’operazione è fittizia o il negozio è nullo per difetto di causa
richiamato in tema di costi inerenti a operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte richiama il principio per cui l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi grava sul contribuente nei limiti indicati dalla norma
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
richiamato dalla ricorrente in tema di costi deducibili; la Corte lo collega al regime dei costi relativi a operazioni inesistenti
richiamato per la pretesa necessità di prova della colpa/dolo ai fini sanzionatori; la Corte esclude che l’Ufficio debba provare la mala fede se l’operazione è oggettivamente inesistente
richiamato per il difetto di causa/elemento essenziale del contratto di stock lending
richiamato per la nullità del contratto di stock lending privo di causa meritevole di tutela
art. 100, comma 4, D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in relazione al regime fiscale del contratto di stock lending
art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi
art. 109, comma 8, D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla Corte come ulteriore base per l’indeducibilità della commissione nell’ipotesi di stock lending anche quando non si affermi la nullità del contratto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato anche in relazione ai requisiti essenziali del contratto e al difetto di causa
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- In tema di operazioni fiscalmente contestate come oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta fornito tale quadro indiziario, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza dell’operazione.
- La fattura, la regolarità formale della contabilità e la mera tracciabilità dei pagamenti non bastano, di per sé, a dimostrare la realtà dell’operazione quando l’Ufficio abbia provato in via presuntiva la sua fittizietà.
- Se l’operazione è oggettivamente inesistente, il contribuente non può dedurre i relativi costi né detrarre l’IVA limitandosi a invocare documenti formali: occorre la prova sostanziale dell’effettività della prestazione o del bene acquistato.
- Ai fini delle sanzioni per indebita detrazione o deduzione legata a operazioni oggettivamente inesistenti, non è necessario che l’Amministrazione dimostri specificamente dolo o mala fede del contribuente; l’accertata inesistenza dell’operazione è incompatibile con la buona fede quanto alla realtà dell’acquisto o del servizio.
- Un contratto atipico di stock lending è fiscalmente e civilisticamente valido solo se è sorretto da una reale aleatorietà e da una causa meritevole di tutela; se l’operazione è strutturata in modo da essere sostanzialmente predeterminata e funzionale al solo risparmio fiscale, il negozio è nullo per difetto di causa.
- Quando il contratto è nullo o l’operazione è qualificata come non meritevole e strumentale a vantaggi fiscali indebiti, i relativi costi sono indeducibili anche in base alle norme tributarie che escludono la rilevanza fiscale di componenti negativi collegati a tali operazioni.
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