Cassazione Civile, Ordinanza n. 10427/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CGT di secondo grado della Puglia e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso IRPEF. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'istanza di rimborso IRPEF presentata da un medico convenzionato con il S.S.N. per ottenere la restituzione delle ritenute operate su somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere ambulatori esterni al comune di residenza negli anni 2011, 2012 e 2013. In primo grado il rimborso era stato riconosciuto, ritenendo che le somme fossero state liquidate in modo analitico, in base ai chilometri percorsi, e quindi non costituissero retribuzione imponibile. In appello l'Agenzia contestava sia la tempestività dell'istanza, invocando la decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sia la qualificazione fiscale delle somme, sostenendo che rientrassero nel principio di omnicomprensività del reddito di lavoro e non fossero escluse dall'art. 51 TUIR, oltre a dedurre violazioni sull'onere della prova e ultrapetizione in relazione alla tutela dell'affidamento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro del medico convenzionato, determinato secondo l'indennità chilometrica prevista dall'ACN, è distinto dalle trasferte di cui all'art. 51, comma 5, TUIR e non rientra nelle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro; pertanto tali somme sono imponibili e il rimborso IRPEF non spetta.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
è richiamato dall'Amministrazione per eccepire la decadenza parziale dal diritto al rimborso delle ritenute versate oltre il termine; la Corte non esamina nel merito la questione perché assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
è invocato per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza perché nuova in appello; il motivo resta assorbito.
è richiamato per affermare che la decadenza sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice e dunque deducibile anche in appello; questione assorbita.
art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986
la Corte afferma che il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro del comma 1 comprende le somme corrisposte al medico per le spese di accesso alla sede di lavoro; le deroghe dei commi successivi riguardano fattispecie diverse, come le trasferte in senso tecnico, non assimilabili al rimborso chilometrico del medico convenzionato.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato nel ricorso come norma del TUIR, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato nel ricorso come disposizione del TUIR, senza autonoma lettura decisoria nel provvedimento.
art. 48 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
è contestato dall'Agenzia nella qualificazione delle somme come rimborso; la Corte, richiamando la giurisprudenza più recente, considera il rimborso di accesso alla sede di lavoro una fattispecie distinta dalle trasferte e fiscalmente imponibile.
è invocato sul riparto dell'onere della prova quanto al diritto al rimborso; la questione è assorbita.
è invocato per dedurre ultrapetizione in relazione al richiamo alla tutela dell'affidamento; la censura è assorbita.
artt. 18, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati nel motivo sulla nullità della sentenza per ultrapetizione/novità della questione; il profilo resta assorbito.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990
è richiamato nel quarto e quinto motivo per contestare il riconoscimento di un legittimo affidamento del contribuente; la Corte non esamina la questione perché assorbita.
art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000
è menzionato nel richiamo al precedente del 2024 come base del criterio forfettario dell'indennità chilometrica per il rimborso spese di accesso del medico convenzionato.
la Corte precisa che disciplina le indennità per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, fattispecie diversa dal rimborso spese di accesso del medico convenzionato.
richiamato per distinguere i trasfertisti abituali; la Corte lo usa per sottolineare che anche tale ipotesi è diversa dal caso del medico convenzionato.
Massime di principio
- Le somme corrisposte al professionista convenzionato per il rimborso delle spese di accesso alla sede di lavoro, quando collegate al trasferimento dal comune di residenza ai luoghi di svolgimento dell'attività, non sono automaticamente escluse da imposizione fiscale: occorre verificare se rientrino o meno in una delle specifiche deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro.
- La nozione di trasferta rilevante ai fini dell'esenzione o della parziale non imponibilità fiscale presuppone uno spostamento temporaneo del lavoratore in luogo diverso da quello abituale, effettuato su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro; non sono assimilabili le ipotesi in cui il professionista sia stabilmente destinato a operare in sedi diverse dal proprio comune di residenza.
- In presenza di un più recente orientamento di legittimità specificamente riferito alla fattispecie, il precedente diverso indirizzo sulla non imponibilità di determinate somme può essere superato e non seguito.
- Quando la questione di diritto sostanziale decisa in cassazione rende irrilevanti le altre censure, i motivi ulteriori restano assorbiti e la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Il rimborso di spese di viaggio parametrato a criteri chilometrici, nel contesto della disciplina dei medici convenzionati, va valutato in base alla sua funzione economico-giuridica concreta e non soltanto alla modalità di calcolo adottata.
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