Cassazione Civile, Ordinanza n. 10392/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando la decisione favorevole di primo grado, aveva confermato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a immobili qualificati dalla contribuente come "beni merce". La società sosteneva che il giudice di appello avesse erroneamente applicato il vecchio testo dell'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201/2011, ormai sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013, reintroducendo indebitamente il limite dei tre anni dall'ultimazione dei lavori. Secondo la ricorrente, per l'esenzione IMU prevista dal testo vigente dal 1° gennaio 2014 era sufficiente che i fabbricati fossero costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, senza alcun riferimento temporale. La sentenza impugnata, invece, aveva ritenuto che l'agevolazione non spettasse perché gli immobili non erano di recente costruzione e non risultava documentata la ristrutturazione eseguita su di essi. Il controricorso dell'ente impositore ha difeso la decisione, sostenendo che l'esenzione non potesse estendersi a fabbricati acquistati e poi ristrutturati dall'impresa, poiché il beneficio riguarderebbe solo immobili costruiti dall'impresa stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Pur riconoscendo che la motivazione del giudice di merito andava corretta, la Corte ha escluso che l'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 9-bis, nel testo vigente dal 2014, possa applicarsi anche ai fabbricati acquistati dall'impresa e successivamente ristrutturati per essere rivenduti. Ha quindi confermato il risultato della sentenza impugnata, anche se con una diversa e più precisa ratio: il beneficio fiscale spetta solo ai fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, non ai beni oggetto di recupero edilizio acquistati da terzi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
testo originario e testo novellato
L'esenzione IMU, nel testo vigente dal 1° gennaio 2014, riguarda i soli fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati; non si estende ai fabbricati acquistati e poi ristrutturati dall'impresa acquirente.
art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102
sostituzione del comma 9-bis
Ha sostituito il testo precedente dell'art. 13, comma 9-bis, eliminando il riferimento al limite triennale dall'ultimazione dei lavori.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la norma previgente sarebbe stata abrogata e non più applicabile.
La Corte lo richiama per affermare che le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato come disciplina della base imponibile nei casi di interventi edilizi sull'area; la sua coordinazione sistematica non consente di estendere l'esenzione IMU ai fabbricati acquistati e ristrutturati.
art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
È richiamato per il coordinamento con la disciplina della base imponibile ai fini IMU.
art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Individua gli interventi di recupero edilizio; la Corte ne esclude l'equiparazione ai "fabbricati costruiti" ai fini dell'esenzione fiscale.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni ed esenzioni tributarie, l'interpretazione deve restare ancorata al dato letterale della norma: non è consentito estendere il beneficio a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.
- L'esenzione IMU per i fabbricati merce spetta solo quando il bene sia stato costruito dall'impresa costruttrice e sia destinato alla vendita, con permanenza di tale destinazione e assenza di locazione; non basta la mera finalità di rivendita di un immobile acquistato e poi ristrutturato.
- Non è ammessa un'assimilazione, neppure sul piano funzionale, tra fabbricati costruiti e fabbricati acquistati e recuperati mediante ristrutturazione, se ciò comporta l'introduzione di un presupposto agevolativo non previsto dalla legge.
- Il coordinamento tra disciplina del presupposto IMU e disciplina della base imponibile per gli interventi edilizi non autorizza a trasformare un fabbricato acquistato e in ristrutturazione in un "fabbricato costruito" ai fini dell'esenzione.
- Quando il giudice di merito raggiunge il risultato corretto ma con motivazione giuridicamente erronea, la Corte di cassazione può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c. senza cassare la decisione.
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