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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10392/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando la decisione favorevole di primo grado, aveva confermato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a immobili qualificati dalla contribuente come "beni merce". La società sosteneva che il giudice di appello avesse erroneamente applicato il vecchio testo dell'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201/2011, ormai sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013, reintroducendo indebitamente il limite dei tre anni dall'ultimazione dei lavori. Secondo la ricorrente, per l'esenzione IMU prevista dal testo vigente dal 1° gennaio 2014 era sufficiente che i fabbricati fossero costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, senza alcun riferimento temporale. La sentenza impugnata, invece, aveva ritenuto che l'agevolazione non spettasse perché gli immobili non erano di recente costruzione e non risultava documentata la ristrutturazione eseguita su di essi. Il controricorso dell'ente impositore ha difeso la decisione, sostenendo che l'esenzione non potesse estendersi a fabbricati acquistati e poi ristrutturati dall'impresa, poiché il beneficio riguarderebbe solo immobili costruiti dall'impresa stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Pur riconoscendo che la motivazione del giudice di merito andava corretta, la Corte ha escluso che l'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 9-bis, nel testo vigente dal 2014, possa applicarsi anche ai fabbricati acquistati dall'impresa e successivamente ristrutturati per essere rivenduti. Ha quindi confermato il risultato della sentenza impugnata, anche se con una diversa e più precisa ratio: il beneficio fiscale spetta solo ai fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, non ai beni oggetto di recupero edilizio acquistati da terzi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni ed esenzioni tributarie, l'interpretazione deve restare ancorata al dato letterale della norma: non è consentito estendere il beneficio a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.
  • L'esenzione IMU per i fabbricati merce spetta solo quando il bene sia stato costruito dall'impresa costruttrice e sia destinato alla vendita, con permanenza di tale destinazione e assenza di locazione; non basta la mera finalità di rivendita di un immobile acquistato e poi ristrutturato.
  • Non è ammessa un'assimilazione, neppure sul piano funzionale, tra fabbricati costruiti e fabbricati acquistati e recuperati mediante ristrutturazione, se ciò comporta l'introduzione di un presupposto agevolativo non previsto dalla legge.
  • Il coordinamento tra disciplina del presupposto IMU e disciplina della base imponibile per gli interventi edilizi non autorizza a trasformare un fabbricato acquistato e in ristrutturazione in un "fabbricato costruito" ai fini dell'esenzione.
  • Quando il giudice di merito raggiunge il risultato corretto ma con motivazione giuridicamente erronea, la Corte di cassazione può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c. senza cassare la decisione.
  • rami":["Tributi"],"materie":["Riscossione","Contenzioso tributario"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Nullità"]}]} 24㎡***]♻️ to=final 官网群】json}}} 24㎡***

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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