Cassazione Civile, Ordinanza n. 10390/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, emesso per il parziale versamento dell’imposta in relazione a immobili qualificati come "beni merce". La società contribuente aveva versato solo una parte dell’IMU e sosteneva di poter beneficiare dell’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, pur avendo presentato la dichiarazione IMU solo nel 2019, quindi tardivamente rispetto al periodo d’imposta 2014. Il giudice di merito aveva ritenuto sanabile l’omissione mediante la remissione in bonis ex art. 2 d.l. 16/2012 e aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 2, comma 1, d.l. 16/2012 e 2, commi 2-bis e 5-bis, d.l. 102/2013, sostenendo che la dichiarazione fosse necessaria a pena di decadenza e che una presentazione nel 2019 non potesse valere né come tempestiva dichiarazione né come remissione in bonis per l’anno 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che, per gli immobili-merce, l’esenzione IMU presuppone la presentazione della dichiarazione prevista dalla normativa speciale, che ha natura condizionante e va resa a pena di decadenza. Ha inoltre escluso che la dichiarazione tardiva presentata nel 2019 potesse essere sanata tramite remissione in bonis, poiché la "prima dichiarazione utile" era quella relativa all’anno 2014 da presentare entro il 30 giugno 2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali... non è preclusa... laddove il contribuente... effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
La remissione in bonis è ammessa solo se l’adempimento formale omesso viene eseguito entro la prima dichiarazione utile successiva alla scadenza; nel caso esaminato, una dichiarazione presentata molti anni dopo non può sanare l’omissione.
art. 2, commi 2-bis e 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124
Per l’esenzione IMU dei fabbricati-merce la dichiarazione è condizione necessaria del beneficio e il suo omesso o tardivo invio determina decadenza dall’agevolazione.
art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2019, n. 160
Stabilisce il regime IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, prevedendo l’aliquota base fino al 31 dicembre 2021 e l’esenzione dal 1 gennaio 2022.
art. 1, comma 769, L. 27 dicembre 2019, n. 160
Prevede l’obbligo dichiarativo per l’IMU, ma non abroga la disciplina speciale del 2013 sulla dichiarazione a pena di decadenza per i fabbricati-merce.
art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il favor rei opera per le sole sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli.
art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato quale parametro per la sanzione minima da versare contestualmente ai fini della remissione in bonis.
art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Indicato per le modalità di versamento contestuale della sanzione minima nell’istituto della remissione in bonis.
art. 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato solo per osservare che la conoscenza del Comune del titolo edilizio non sostituisce la dichiarazione IMU richiesta dalla legge.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
Norma richiamata per individuare il giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale agevolativa subordina espressamente il beneficio alla presentazione di una dichiarazione, tale adempimento ha natura costitutiva/condizionante e non può essere sostituito dalla mera conoscenza di fatto dell’amministrazione.
- Le disposizioni agevolative e di esenzione sono di stretta interpretazione: non è consentito estenderle analogicamente né equiparare adempimenti diversi da quelli previsti dalla legge.
- La sopravvenuta modifica normativa che attenui o elimini la decadenza dall’agevolazione non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori, salvo espressa previsione; il favor rei vale solo in materia sanzionatoria tributaria.
- La remissione in bonis sana l’omissione di un adempimento formale solo se l’integrazione avviene entro la prima dichiarazione utile immediatamente successiva alla scadenza originaria; oltre tale termine la sanatoria non opera.
- In materia di IMU sui fabbricati-merce, la dichiarazione tardiva presentata molti anni dopo il termine previsto non può rimuovere la preclusione al beneficio per l’annualità già scaduta, pur potendo valere per gli anni successivi.
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