Cassazione Civile, Ordinanza n. 10396/2025 del 21/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi all’anno 2015, con i quali il Comune contestava a due società la omessa dichiarazione e il parziale versamento dell’imposta su immobili qualificati come "beni merce". Le società sostenevano di avere diritto all’esenzione o all’agevolazione prevista per tali fabbricati e deducevano di poter rimediare alla tardiva presentazione della dichiarazione tramite remissione in bonis. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello del Comune, ritenendo inapplicabile la remissione in bonis e confermando la decadenza dal beneficio per mancata tempestiva dichiarazione. In cassazione le società hanno denunciato violazione di legge, lamentando l’erronea esclusione della possibilità di sanare l’omissione formale e l’errata interpretazione delle norme sull’esenzione IMU per gli immobili-merce e sulla remissione in bonis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato l’unico motivo comune, confermando che per beneficiare dell’esenzione IMU relativa ai fabbricati-merce è necessaria la presentazione della dichiarazione entro il termine previsto a pena di decadenza; la dichiarazione tardiva non può far rivivere il beneficio già precluso. Ha inoltre escluso che la remissione in bonis potesse operare nel caso concreto, poiché l’adempimento sanante deve essere effettuato entro la prima dichiarazione utile, mentre nel caso di specie la dichiarazione fu presentata oltre tale termine. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124
richiamato come base dell’agevolazione/esenzione per i fabbricati-merce, subordinata alla disciplina dichiarativa prevista dalla norma
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124
la dichiarazione per ottenere il beneficio deve essere presentata entro il termine ordinario, e la sua omissione o tardività comporta la decadenza dall’agevolazione
art. 2, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
la remissione in bonis è possibile solo se l’adempimento formale è eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e prima che inizino attività di accertamento
art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2019, n. 160
richiamato per la disciplina IMU dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita e per il successivo regime di esenzione, senza effetti retroattivi sul caso esaminato
art. 1, comma 769, L. 27 dicembre 2019, n. 160
indica l’obbligo dichiarativo IMU e la sua efficacia per gli anni successivi, ma non abroga la disciplina speciale che subordina il beneficio alla dichiarazione
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il favor rei opera per le sanzioni tributarie, ma non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli
art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato come parametro della sanzione minima da versare per la remissione in bonis
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato per le modalità di versamento richieste ai fini della remissione in bonis
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge
richiamati per la qualificazione del secondo ricorso come ricorso incidentale in base all’unicità del processo di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge; se la norma subordina il beneficio a un adempimento dichiarativo a pena di decadenza, tale adempimento è condizione necessaria e non surrogabile.
- La presentazione tardiva della dichiarazione richiesta per fruire di un beneficio fiscale non elimina retroattivamente la decadenza già maturata; al più può rilevare per gli anni successivi se la disciplina lo consente.
- La remissione in bonis consente di sanare omissioni formali solo se l’adempimento viene eseguito entro la prima dichiarazione utile immediatamente successiva alla scadenza e prima dell’avvio di attività di controllo o accertamento.
- Le modifiche normative che attenuano o eliminano la decadenza da un beneficio fiscale non si applicano automaticamente ai periodi d’imposta anteriori, quando la nuova disciplina abbia carattere innovativo e non meramente interpretativo.
- Nel processo di cassazione, una seconda impugnazione contro la stessa sentenza, ancorché proposta con atto autonomo, si converte in ricorso incidentale ed è soggetta ai relativi termini processuali.
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