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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24413 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso per lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore. I sette motivi riguardavano: presunte irregolarità nella procedura di ricusazione del presidente del collegio; omessa riassunzione del processo dopo la decisione sulla ricusazione; mancata allegazione dello studio di settore all'avviso di accertamento; asserita insufficienza degli elementi probatori oltre al mero scostamento dagli studi; mancata applicazione di uno studio di settore più evoluto e favorevole; motivazione apparente sull'utilizzo dei dati dello studio di settore; omesso esame dell'inattendibilità dello strumento e dei rapporti tra la ditta individuale e la società Irma.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, carenza di specificità, difetto di autosufficienza e di interesse concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: non essendo stata formalmente disposta la sospensione del processo, ma soltanto un rinvio a nuovo ruolo, non era necessaria una riassunzione entro sei mesi e non si è verificata l'estinzione del giudizio. Il terzo motivo è stato respinto perché la doglianza sulla mancata allegazione dello studio di settore riguardava, nella sostanza, un possibile errore revocatorio e non una questione di legittimità adeguatamente deducibile in cassazione. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: l'accertamento non si fondava sul solo scostamento, ma anche sulla reiterata incongruenza in più annualità, sugli aggiustamenti effettuati dall'ufficio e sulla genericità delle giustificazioni del contribuente. Il quinto e il settimo motivo sono stati respinti perché la motivazione della CTR era esistente, comprensibile e idonea a consentire il controllo del ragionamento, anche se il contribuente ne contestava la valutazione. Il sesto motivo è stato respinto perché riferito a un fatto secondario non decisivo. È stata confermata la validità dell'accertamento fiscale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non si è costituita; sono stati riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 6, comma 3

    La censura relativa alla procedura di ricusazione deve indicare specificamente quale regola processuale sia stata violata e in che modo tale violazione abbia inciso sulla sentenza; una contestazione generica sull'operato di un soggetto estraneo al collegio giudicante è inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 43 e 45

    La riassunzione entro il termine previsto è necessaria quando il processo sia stato formalmente sospeso. Se il giudice dispone soltanto un rinvio a nuovo ruolo e non sospende il processo, la mancata riassunzione non determina l'estinzione per inattività delle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 52, comma 4

    L'istanza di ricusazione non produce automaticamente, in ogni caso, la sospensione del giudizio: l'effetto sospensivo presuppone una positiva verifica preliminare dei requisiti formali e sostanziali dell'istanza da parte del giudice competente.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato e, quando necessario, corredato dagli atti richiamati. Tuttavia, la contestazione della percezione del contenuto documentale da parte del giudice può integrare un errore di fatto o revocatorio, non automaticamente un vizio di legittimità deducibile in cassazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 42

    Gli studi di settore possono costituire elementi presuntivi nell'accertamento, ma lo scostamento non è sufficiente da solo: l'ufficio deve inserirlo in un quadro concreto e il contraddittorio con il contribuente assume rilievo nella valutazione della pretesa.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56

    Anche per gli accertamenti IVA devono essere rispettati gli obblighi di motivazione e di conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell'atto.

  • Codice civile, art. 2727

    Le presunzioni semplici possono fondare il convincimento del giudice quando gli elementi indiziari siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti; nella fattispecie, la reiterata incongruenza in più annualità e gli ulteriori elementi emersi hanno rafforzato il dato dello studio di settore.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme violate, le affermazioni della sentenza censurate e gli atti o documenti rilevanti. La genericità e la mancanza di autosufficienza comportano l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    L'erronea percezione di un fatto documentale, cioè l'affermazione dell'esistenza di un fatto smentito dagli atti, costituisce errore di fatto deducibile mediante revocazione, non mediante una generica censura di violazione di legge in cassazione.

  • D.Lgs. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore non dovrebbe essere considerato isolatamente decisivo, ma può legittimare l'accertamento se è accompagnato da elementi ulteriori, come la reiterazione dell'incongruenza in più annualità, gli esiti del contraddittorio e l'assenza di spiegazioni specifiche e documentate.
  • Il contribuente che contesta uno studio di settore deve fornire giustificazioni concrete, individualizzate e supportate da documenti; obiezioni generiche sulla crisi del settore o sulle caratteristiche dell'attività possono non essere sufficienti.
  • Uno studio di settore evoluto e più favorevole non si applica automaticamente retroattivamente: occorre dimostrare che siano comparabili le condizioni economiche generali, la capacità reddituale e le caratteristiche concrete dell'attività nei diversi periodi.
  • Nel processo tributario, la distinzione tra sospensione formale e semplice rinvio a nuovo ruolo è essenziale: solo la sospensione formalmente disposta rende necessaria la riassunzione nel termine previsto.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; sono ammissibili soltanto censure giuridiche specifiche o vizi motivazionali riconducibili ai limiti previsti dalla legge.
  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare con precisione la parte della sentenza contestata, la norma violata e gli atti processuali rilevanti; doglianze generiche sono destinate all'inammissibilità.
  • La presenza di rapporti stretti tra imprese, quali identità dell'attività, comune sede e coincidenza nella rappresentanza legale, può essere valorizzata come elemento presuntivo nel ricostruire la reale imputazione dei ricavi.

Testo integrale

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