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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 26/6/12, pronunciata il 3 febbraio 2012 e depositata il 5 aprile 2012. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, dichiarando nulla l’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e anche la cartella presupposta, ritenuta non provata la notificazione; aveva inoltre eliminato la sanzione del 10% a carico della società. Equitalia aveva prodotto gli estratti di ruolo, ma non la copia della cartella con la documentazione della notificazione. In Cassazione la contribuente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché Equitalia, pur dichiarando che la sentenza le era stata notificata il 22-23 maggio 2012, aveva depositato la copia autentica senza la relata di notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. La copia della sentenza munita della relata è stata depositata solo successivamente, con memoria e deposito documentale, oltre il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., decorrente dall’ultima notificazione del ricorso, eseguita il 4 luglio 2012; tale produzione tardiva non ha sanato il difetto. La Corte ha precisato che il deposito della sentenza con la relata, quando questa è stata notificata, serve a verificare il rispetto del termine breve d’impugnazione e costituisce un adempimento necessario a pena d’improcedibilità; il controllo dell’improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità. Non è quindi stato esaminato il merito delle contestazioni sull’ipoteca, sulla notificazione della cartella o sulla sanzione. Equitalia è stata condannata alle spese: 3.600 euro in favore della Società Cooperativa E.F. a r.l., oltre rimborso forfettario e accessori di legge, e 2.800 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1.

    Se il ricorrente dichiara o comunque presuppone che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, deve depositarne tempestivamente la copia con la relata. Il deposito della sola sentenza non basta e la produzione successiva della relata può evitare l’improcedibilità solo se avviene entro il termine di deposito del ricorso.

  • Art. 369, comma 1, c.p.c.

    La Corte di legittimità, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità.

    Il deposito della copia della decisione impugnata entro il termine previsto è un requisito autonomo di procedibilità. La Corte deve verificarlo anche a prescindere dall’accertamento della tempestività dell’impugnazione e deve esaminare l’improcedibilità prima dell’eventuale inammissibilità.

  • Art. 372, comma 2, c.p.c.

    La disposizione è richiamata, in applicazione estensiva, per consentire il deposito separato della copia della sentenza munita della relata; tale possibilità non supera però il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.

  • Art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 40/2010

    Con il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), il legislatore è intervenuto sull'art. 38 cit., sostituendo il rinvio all'art. 137 c.p.c. e segg., con il rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, per cui, a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui al D.Lgs. citato, art. 51, anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui allo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento.

    Nel processo tributario, per le notificazioni successive al 26 marzo 2010, anche la consegna diretta all’ufficio finanziario o la spedizione postale effettuata secondo le modalità indicate dalla disciplina tributaria può far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza.

  • Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata per la notificazione diretta della sentenza all’ente destinatario nel processo tributario, modalità idonea, nel caso descritto, a far decorrere il termine breve d’impugnazione.

  • Art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione individua il termine breve d’impugnazione nel processo tributario, la cui decorrenza può essere determinata dalle modalità di notificazione della sentenza ammesse dall’art. 38 del medesimo decreto.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata per individuare i luoghi presso i quali può essere effettuata la spedizione postale della sentenza idonea a far decorrere il termine breve.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la parte afferma che la sentenza impugnata le è stata notificata, deve depositare entro il termine dell’art. 369, comma 1, c.p.c. la copia della decisione completa della relata: la sola copia autentica non è sufficiente.
  • La produzione tardiva della relata non sana l’improcedibilità, anche se la tempestività del ricorso risulta altrimenti dal fascicolo, dalle allegazioni della controparte o da documenti depositati successivamente.
  • La Corte verifica l’improcedibilità prima di affrontare eventuali profili d’inammissibilità e, se il ricorso è improcedibile, non decide le questioni di merito sottostanti.
  • Nel processo tributario, una notificazione della sentenza eseguita secondo le modalità ammesse dalla disciplina applicabile può far decorrere il termine breve d’impugnazione; occorre quindi documentare correttamente sia la notificazione sia il rispetto dei termini.
  • La dichiarazione di improcedibilità comporta la soccombenza sulle spese del giudizio di cassazione; in questo caso il merito della controversia tributaria non è stato confermato né riesaminato dalla Cassazione.

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