Sentenza del 30/11/2016 n. 264 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Riscossione - Notifica per mezzo pec - Necessità sottoscrizione cartella con firma digitale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento notificata tramite posta elettronica certificata fosse invalida perché priva della sottoscrizione con firma digitale. La questione riguarda la necessità che l'atto impositivo o di riscossione, quando formato e notificato informaticamente, sia sottoscritto digitalmente per garantire autenticità, integrità e non ripudio, analogamente alla sottoscrizione apposta sugli atti cartacei.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata: per la validità della notifica tramite PEC, l'atto impositivo o la cartella di pagamento devono risultare sottoscritti con firma digitale. La firma digitale è stata riconosciuta come equivalente informatico della firma tradizionale e come strumento idoneo a garantire la provenienza dell'atto, la sua integrità e l'impossibilità di disconoscerlo. In assenza di tale sottoscrizione, l'atto può essere considerato invalido, secondo i termini e gli effetti stabiliti dalla decisione.
Norme richiamate
Disciplina della firma digitale e del documento informatico
La firma digitale attribuisce al documento informatico autenticità, integrità e non ripudio, svolgendo una funzione equivalente alla firma autografa sul documento cartaceo.
Disciplina della notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento tramite PEC
La trasmissione via PEC non esonera l'ente dalla necessità che l'atto notificato sia validamente formato e sottoscritto; la cartella o l'atto impositivo devono quindi recare una sottoscrizione digitale idonea.
Massime di principio
- Quando un atto tributario o della riscossione viene notificato tramite PEC, occorre verificare non solo la validità della ricevuta di consegna, ma anche che il documento allegato sia completo e sottoscritto digitalmente.
- La PEC prova principalmente l'invio e la consegna del messaggio; non sostituisce la firma digitale necessaria a garantire autenticità, integrità e provenienza dell'atto.
- L'assenza della firma digitale può costituire un vizio dell'atto notificato, soprattutto quando la sottoscrizione è richiesta per identificare il soggetto che lo ha formato e per assicurare l'immodificabilità del contenuto.
- In una situazione analoga è opportuno conservare il messaggio PEC originale, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna, verificando proprietà e validità della firma digitale mediante strumenti di controllo.
- La valutazione concreta può dipendere dal formato dell'atto, dalla normativa applicabile al momento della notifica e dall'eventuale presenza di elementi equivalenti o sananti; pertanto il vizio deve essere esaminato insieme agli effetti processuali e ai termini per proporre opposizione.
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