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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Pubblicità e pubbliche affissioni - Insegne di esercizio apposte a cabine fotografiche - Esenzione fiscale ex art. 17, comma 1-bis, D.lgs. n. 507/93 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. Le scritte apposte sulle cabine fotografiche automatiche non beneficiano dell’esenzione fiscale, poiché le cabine non sono qualificabili come sedi dell’impresa, ma soltanto come beni strumentali utilizzati nello svolgimento dell’attività. Le relative insegne o comunicazioni pubblicitarie devono quindi essere assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente sosteneva che le scritte e le insegne apposte sulle cabine fotografiche dovessero beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. n. 507/1993 per le insegne relative alla sede dell’attività commerciale. Secondo la ricorrente, le cabine erano funzionalmente collegate alla propria attività e potevano quindi essere considerate sedi o punti operativi dell’impresa. La decisione ha invece ritenuto che le cabine fotografiche, pur essendo beni strumentali collegati all’attività commerciale, non costituiscano sedi della società nel senso richiesto dalla normativa sull’imposta di pubblicità.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, D.lgs. n. 507/1993

    L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista per le insegne riferite alla sede dell’attività non si estende automaticamente a ogni bene o apparecchiatura collegata funzionalmente all’impresa. È necessario che il supporto pubblicitario sia collocato presso una vera sede o unità organizzativa dell’attività.

  • D.lgs. n. 507/1993

    La nozione di sede rilevante ai fini dell’esenzione deve essere interpretata restrittivamente e non comprende meri beni strumentali, distributori, apparecchiature o strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Massime di principio

  • L’esenzione per le insegne di esercizio collegate alla sede dell’impresa non si applica automaticamente a qualsiasi strumento o struttura utilizzata nell’attività commerciale.
  • Un bene strumentale, anche se stabilmente collocato in un luogo e funzionalmente indispensabile all’attività, non equivale necessariamente a una sede o a un’unità locale dell’impresa.
  • Per ottenere l’esenzione occorre dimostrare che il luogo in cui è apposta l’insegna costituisca una sede effettiva dell’attività, con una presenza organizzativa o operativa qualificata, non una semplice installazione commerciale.
  • Le norme di esenzione tributaria sono normalmente interpretate in modo restrittivo: in caso di dubbio, il collegamento funzionale con l’impresa non è sufficiente se manca la qualificazione giuridica del luogo come sede.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra insegna identificativa della sede dell’impresa e messaggio o scritta pubblicitaria apposta su beni, impianti o apparecchiature dislocati sul territorio.

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