Sentenza del 30/11/2016 n. 24396 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, fondata su una cartella di pagamento la cui notifica era contestata dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo rituale la notifica presso il domicilio fiscale noto, benché la contribuente avesse dichiarato di risiedere altrove dal 9 novembre 2004 senza aver comunicato la variazione all’Amministrazione finanziaria. La CTR della Campania aveva invece accolto l’appello, dichiarato nulla la cartella e disposto la cancellazione dell’ipoteca, perché la cartella era stata consegnata a una persona qualificatasi come parente della destinataria senza prova dell’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 139, quarto comma, c.p.c. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato, da un lato, la consegna di una copia incompleta dell’atto di appello e la conseguente lesione del diritto di difesa; dall’altro, l’erronea applicazione dell’art. 139, quarto comma, c.p.c., sostenendo che la notifica postale era avvenuta prima dell’entrata in vigore, il 1° marzo 2008, dell’obbligo di inviare la raccomandata informativa introdotto dalla legge n. 31/2008.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo: la mancanza di alcune pagine della copia notificata dell’appello rileva solo se impedisce concretamente di comprenderne il contenuto e pregiudica difesa o contraddittorio; nel caso concreto Equitalia aveva potuto contro-dedurre puntualmente. Ha accolto il secondo motivo: poiché la notifica della cartella si era perfezionata prima del 1° marzo 2008, non era applicabile il successivo obbligo, previsto dalla legge n. 890/1982 come modificata dalla legge n. 31/2008, di spedire una raccomandata informativa quando il piego non fosse consegnato personalmente al destinatario. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’iscrizione ipotecaria. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione dell’alternanza delle decisioni di merito.
Norme richiamate
Art. 139, quarto comma, c.p.c.
Poichè, nella fattispecie in esame, il procedimento notificatorio si è perfezionato in epoca ben anteriore a tale data, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR della Campania non v' era alcuna necessità di attestazione della spedizione al destinatario della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, citato nuovo comma 6, adempimento all'epoca richiesto, per tale forma di notificazione, dall'art. 139 c.p.c. , comma 4, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. n. 12181/2013).
Per una notifica perfezionata prima del 1° marzo 2008, la consegna a persona diversa dal destinatario non comportava, in questa fattispecie di notifica postale, l’obbligo di inviare la raccomandata informativa previsto dalla disciplina successiva. La decisione precisa che il richiamo all’art. 139, quarto comma, c.p.c. non giustificava l’annullamento della notifica in base alla disciplina applicabile nel caso.
Poichè, nella fattispecie in esame, il procedimento notificatorio si è perfezionato in epoca ben anteriore a tale data, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR della Campania non v' era alcuna necessità di attestazione della spedizione al destinatario della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, citato nuovo comma 6, adempimento all'epoca richiesto, per tale forma di notificazione, dall'art. 139 c.p.c. , comma 4, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. n. 12181/2013).
L’obbligo per l’agente postale di informare con raccomandata il destinatario quando il piego non gli sia consegnato personalmente si applica soltanto alle notifiche effettuate dal 1° marzo 2008. Non può essere applicato retroattivamente alle notifiche perfezionate prima di tale data.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure di cassazione sono state esaminate secondo i rispettivi profili: la doglianza relativa alla copia incompleta dell’atto di appello è stata respinta perché non risultava un pregiudizio concreto alla difesa e al contraddittorio; la censura sulla disciplina applicabile alla notifica è stata accolta.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. , con il rigetto del ricorso originario della contribuente con il quale era stata dedotta "unicamente" la nullità dell'iscrizione di ipoteca per omessa notifica della presupposta cartella esattoriale.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
La disposizione costituisce il fondamento dell’iscrizione ipotecaria contestata. Rigettata l’unica censura della contribuente, basata sull’omessa notifica della cartella presupposta, l’iscrizione ipotecaria non è stata annullata.
Massime di principio
- Per le notifiche postali occorre individuare la data in cui il procedimento notificatorio si è perfezionato: l’obbligo di inviare la raccomandata informativa introdotto nel 2008 si applica alle notifiche effettuate dal 1° marzo 2008 e non retroattivamente.
- La consegna dell’atto a una persona diversa dal destinatario non determina automaticamente la nullità: va applicata la disciplina vigente al momento della notifica e verificato quale specifico adempimento fosse allora prescritto.
- La copia incompleta di un atto processuale notificato è rilevante se compromette concretamente la comprensione dell’atto e l’esercizio della difesa; se il destinatario ha potuto rispondere puntualmente alle domande e alle censure, la nullità non consegue alla sola mancanza di pagine.
- Chi denuncia in cassazione la lesione del diritto di difesa deve indicare con precisione i contenuti dell’atto mancanti o incomprensibili e spiegare il pregiudizio concreto, rispettando i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
- Nelle notifiche tributarie, il contribuente deve comunicare all’Amministrazione le variazioni del domicilio fiscale; in mancanza, la notifica può essere eseguita presso il domicilio fiscale da ultimo noto, secondo la disciplina applicabile.
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