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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24411 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso 19 avvisi di accertamento relativi alla società e ai suoi soci, recuperando imposte per l’anno 2002. Secondo l’Ufficio, le vendite frazionate dei singoli beni aziendali dissimulavano una cessione d’azienda. Dopo l’esito favorevole ai contribuenti in primo grado, la CTR Toscana, su appello dell’Agenzia, aveva ritenuto configurata la cessione di un ramo d’azienda per le attività all’ingrosso, ma non per quelle al minuto. La società ha impugnato la sentenza sostenendo che la CTR non avesse deciso le eccezioni di inammissibilità dell’appello: mancata sottoscrizione del difensore dell’Ufficio, pagine non numerate, mancata indicazione del giudice destinatario e difformità tra l’originale depositato e la copia notificata. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato l’insufficienza della motivazione sulla distinzione tra vendite all’ingrosso e al minuto, a fronte dei molteplici elementi indiziari addotti per sostenere la cessione dell’intera azienda. Separatamente, i soci avevano impugnato il diniego di definizione agevolata; durante il giudizio la procedura prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, si è perfezionata.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi connessi. Quanto alla controversia dei soci con la società, ha dichiarato cessata la materia del contendere per il perfezionamento della definizione agevolata, cassando senza rinvio la sentenza nei limiti dell’estinzione e compensando le spese. I ricorsi dei soci contro il diniego di condono sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Nel merito residuo, ha respinto il ricorso principale della società: le eccezioni di inammissibilità dell’appello dovevano considerarsi implicitamente rigettate dalla decisione della CTR sul merito, incompatibile con il loro accoglimento; inoltre, la censura di omesso esame non era stata sviluppata. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, rilevando che la CTR aveva distinto tra attività all’ingrosso e al minuto senza spiegare perché gli elementi istruttori giustificassero esiti opposti, nonostante il quadro indiziario relativo alla cessione unitaria. La sentenza è stata cassata su questo punto e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Nella specie la constatazione che la CTR, pur se asseritamente investita della duplice questione qui sollevata, che involge la valutazione di un profilo pregiudiziale della vicenda al suo esame - atteso che se le eccezioni in punto di ammissibilità dell'appello avessero trovato accoglimento la CTR avrebbe dovuto definire in limine litis la controversia al suo esame - si sia invece pronunciata nel merito della pretesa induce a ravvisare un'impostazione della decisione in cui le dedotte questioni risultano implicitamente rigettate, risultando invero la pronuncia adottata logicamente e argomentativamente inconciliabile con l'accoglimento delle dette pregiudiziali.

    La mancata risposta espressa a un’eccezione non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con il suo accoglimento: in tal caso è ravvisabile un rigetto implicito.

  • Art. 16, comma 8, legge n. 289 del 2002

    Dalla citata comunicazione fatta pervenire dall'Agenzia delle Entrate, discende poi, quanto alla lite promossa dai soci in unione con la società, l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39 dichiarando la quale andrà disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, nonchè la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti.

    Il perfezionamento della definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere; la decisione non più attuale va cassata senza rinvio nei limiti della lite estinta e le spese possono essere compensate.

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011

    Dalla citata comunicazione fatta pervenire dall'Agenzia delle Entrate, discende poi, quanto alla lite promossa dai soci in unione con la società, l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39 dichiarando la quale andrà disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, nonchè la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti.

    La procedura di definizione agevolata richiamata dalla disposizione, una volta perfezionata, determina l’estinzione della lite tributaria per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 46, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Dalla citata comunicazione fatta pervenire dall'Agenzia delle Entrate, discende poi, quanto alla lite promossa dai soci in unione con la società, l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39 dichiarando la quale andrà disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, nonchè la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti.

    In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione della lite, le spese del giudizio possono essere compensate.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Respinto il ricorso principale, va dunque accolto l'unico motivo del ricorso incidentale e di riflesso, cassata nei limiti del motivo accolto la sentenza in esame, la causa va rimessa al giudice territoriale per una nuova disamina a mente dell'art. 383 c.p.c. , comma 1.

    Accolto il motivo di ricorso che richiede un nuovo esame dei fatti e della motivazione, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito competente.

Massime di principio

  • L’assenza di una decisione espressa su un’eccezione processuale non comporta automaticamente omessa pronuncia: se la decisione nel merito è incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione, questa può ritenersi implicitamente respinta.
  • Una decisione che seleziona tra elementi o aspetti della fattispecie e ne trae conclusioni diverse deve spiegare il criterio della distinzione e il rapporto tra le prove e ciascun esito. L’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi può determinare la cassazione per vizio motivazionale e il rinvio al giudice di merito.
  • Nel valutare se cessioni formalmente separate integrino una cessione d’azienda o di ramo, il giudice deve confrontarsi con il quadro probatorio complessivo e motivare adeguatamente eventuali conclusioni differenti per attività collegate.
  • Se una definizione agevolata si perfeziona durante il processo, viene meno la materia del contendere; la pronuncia non più attuale va rimossa nei limiti della lite definita e i ricorsi contro il diniego possono diventare inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

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