Sentenza del 30/11/2016 n. 24406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su un immobile sito nel Comune di Fano, conferito in un fondo patrimoniale, a garanzia di somme dovute per tributi (IRPEF) e risultanti da diverse cartelle di pagamento. La CTR delle Marche, con sentenza n. 45/4/12, pronunciata il 25 gennaio 2012 e depositata il 24 febbraio 2012, aveva confermato la decisione favorevole al contribuente ritenendo i beni del fondo non ipotecabili per debiti tributari successivi alla sua costituzione e aveva accolto l’appello incidentale sulle spese. Equitalia ha contestato, con il primo motivo, l’erronea applicazione degli artt. 169 e 170 c.c., sostenendo che l’art. 170 si applica anche all’iscrizione ipotecaria e che occorreva accertare il rapporto tra il debito e i bisogni familiari, nonché la conoscenza da parte del creditore dell’eventuale estraneità del debito a tali bisogni; ha inoltre rilevato che il contribuente non aveva provato i presupposti per l’impignorabilità. Con il secondo motivo ha censurato la decisione sulle spese, sostenendo che la particolarità della controversia ne giustificasse la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza e rinviato a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che l’art. 170 c.c. opera anche rispetto all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto misura preordinata all’esecuzione e collegata a un valido titolo esecutivo. Il giudice del rinvio dovrà accertare se il debito tributario sia riconducibile ai bisogni della famiglia e se il creditore conoscesse l’eventuale estraneità del debito a tali bisogni. Il solo fatto che il debito derivi dall’attività d’impresa o professionale non esclude automaticamente tale collegamento. L’onere di provare i presupposti per avvalersi del regime di impignorabilità grava su chi invoca la protezione del fondo. La Cassazione non ha deciso definitivamente la legittimità dell’ipoteca, ma ha ritenuto errata la sua esclusione automatica e ha rimesso l’accertamento al giudice di merito.
Norme richiamate
l'art. 170 c.c. , nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77.
Il limite posto dall’art. 170 c.c. alla possibilità di agire sui beni del fondo patrimoniale si applica anche all’ipoteca esattoriale, pur non essendo questa un atto esecutivo in senso stretto. L’ipoteca è ammissibile se il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari oppure se il creditore non conosceva tale estraneità; è invece illegittima quando il creditore la conosceva.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
si può iscrivere ipoteca solo nei casi in cui ricorrano le condizioni per procedere all'esecuzione forzata.
L’ipoteca esattoriale è strumentale e preordinata all’espropriazione immobiliare: la sua iscrizione presuppone quindi che sussistano le condizioni richieste per procedere all’esecuzione forzata, comprese quelle derivanti dai limiti posti alla tutela dei beni del fondo patrimoniale.
Art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
che presuppone la formazione di un valido titolo esecutivo, idoneo a consentire l'avvio dell'espropriazione dei beni del debitore, ossia il ruolo che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, l'ufficio impositore consegna al concessionario
L’iscrizione ipotecaria deve essere collegata a un valido titolo esecutivo, quale il ruolo consegnato dall’ufficio impositore al concessionario; la natura cautelare o alternativa dell’ipoteca non la rende indipendente dalle regole sul titolo presupposto.
Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973
l'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 76, come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005 , e, quindi, che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro.
L’ipoteca ex art. 77 è sottoposta ai limiti previsti per l’espropriazione immobiliare dall’art. 76; nel principio richiamato dalla sentenza, non poteva essere iscritta se il debito non superava 8.000 euro.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è indicata come base dei motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il primo motivo è stato accolto; il secondo, relativo alle spese, è rimasto assorbito.
Massime di principio
- L’ipoteca esattoriale su un bene conferito in fondo patrimoniale non è automaticamente vietata: anche se non coincide con il pignoramento, è collegata all’esecuzione e soggiace ai limiti dell’art. 170 c.c.
- Per stabilire se il bene del fondo possa essere aggredito, non è decisiva da sola la natura del credito (per esempio tributaria), né basta constatare che il debito sia sorto dopo la costituzione del fondo. Occorre verificare il rapporto concreto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia.
- I debiti derivanti da attività d’impresa o professionale non sono automaticamente estranei ai bisogni familiari: la loro riconducibilità va accertata in concreto, considerando anche le esigenze familiari e il tenore di vita cui il fondo è destinato.
- La protezione del fondo opera, secondo il principio enunciato, se il debito è estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne era consapevole. Chi invoca l’impignorabilità deve provare i presupposti per applicare l’art. 170 c.c.; l’onere non grava sull’agente della riscossione.
- L’ipoteca esattoriale richiede un valido titolo esecutivo e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per l’espropriazione immobiliare; non può essere considerata una misura svincolata dalle regole dell’esecuzione solo perché cautelare o alternativa.
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