Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02688/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, fondato su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e su alcuni assegni circolari emessi per conto di una società. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l’avviso fosse stato emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse esaminato le eccezioni sulla natura non reddituale delle somme accreditate sui conti correnti.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio endoprocedimentale perché il termine dilatorio di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti c.d. "a tavolino", cioè svolti sulla base di dati acquisiti in ufficio e non all’esito di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Ha inoltre ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la CTR aveva spiegato che la contribuente aveva giustificato solo in parte le movimentazioni e che, per il resto, non aveva offerto prova analitica idonea a vincere la presunzione di maggiori ricavi derivante dagli accertamenti bancari. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’accertamento, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Il termine dilatorio non opera negli accertamenti a tavolino, ma solo nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se la sentenza è priva di reale contenuto argomentativo; nel caso esaminato la CTR aveva invece motivato in modo sufficiente sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge sul termine dilatorio ex statuto del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni bancarie fondano una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o redditi, superabile solo con prova analitica e specifica del contribuente.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come disposizione che, insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, prevede una presunzione legale in favore dell’Erario sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 2729 c.c.

    Non si applicano i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, trattandosi di presunzione legale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, non per gli accertamenti svolti in ufficio sulla base di documentazione o dati già acquisiti.
  • In tema di accertamenti bancari, la normativa attribuisce all’Amministrazione una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o redditi in presenza di versamenti e, nei casi previsti, prelevamenti non giustificati; tale presunzione può essere vinta solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione.
  • La prova contraria del contribuente non può essere generica o affidata a mere affermazioni di massima sulle possibili causali delle somme movimentate, ma deve dimostrare puntualmente la riferibilità di ogni singolo movimento a operazioni già contabilizzate o comunque estranee al reddito imponibile.
  • Non ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito espliciti, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui reputa non assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente in relazione alle singole movimentazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.