Cassazione Civile, Ordinanza n. 33459/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento per un importo complessivo molto rilevante, deducendo principalmente: la mancata notificazione delle cartelle presupposte, con conseguente prescrizione del credito; la violazione delle regole sulla formazione e sottoscrizione dei ruoli; in appello, anche la prescrizione parziale del debito residuo. La controparte aveva eccepito che le cartelle risultavano regolarmente notificate e che l’impugnazione era tardiva e quindi inammissibile. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: omessa motivazione della sentenza di merito; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulla prova documentale; violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sull’utilizzo di copie fotostatiche; errata valutazione delle prove e violazione dell’art. 2719 c.c.; erronea condanna alle spese. Nel ricorso la società ha anche rinunciato all’impugnazione, limitatamente ad alcune cartelle, determinando una cessazione parziale della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per quattro cartelle indicate nel ricorso, poi ha ritenuto assorbiti tutti i motivi dall’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Richiamando l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 come interpretato dalle Sezioni Unite, ha affermato che la parte non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse ad agire idoneo a sorreggere l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Per questo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità, e non ha statuito sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo"
la norma seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella integra di per sé l’interesse ad agire; fuori da tali casi l’interesse va concretamente dimostrato e la disposizione si applica anche ai processi pendenti
"deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta"
la Corte, rilevata l’improponibilità originaria dell’azione, può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo
"occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo"
consente la regolazione delle spese anche nel giudizio di legittimità in conseguenza della decisione resa
"mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c."
nei giudizi di legittimità la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita con documenti depositati nei limiti consentiti dalla norma
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi per difetto di motivazione della sentenza tributaria
richiamato nei motivi per asserita omissione di pronuncia
richiamato nei motivi in tema di efficacia probatoria delle copie fotografiche
richiamato nei motivi in tema di riparto dell’onere della prova
richiamato nei motivi in tema di notificazione delle cartelle di pagamento
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nei motivi in tema di notificazione
richiamato nei motivi in tema di notificazione
richiamato nei motivi in tema di valutazione della prova
richiamato nei motivi sulla condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha ritenuto di non dover statuire sul raddoppio del contributo unificato per l’assorbente rilievo dell’improponibilità originaria dell’impugnazione
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico interesse ad agire, nei casi selezionati dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, l’azione è originariamente improponibile.
- L’interesse ad agire in tema di estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere valutato fino alla decisione; nei giudizi pendenti la parte deve introdurre tempestivamente gli elementi idonei a dimostrarlo, anche in cassazione nei limiti dei documenti depositabili.
- Se manca l’interesse ad agire, i motivi di ricorso che investono notifiche, prove documentali, prescrizione o spese restano assorbiti, poiché la lite non può essere decisa nel merito della pretesa tributaria.
- Quando la causa non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
- La mera richiesta di accesso o di rilascio dell’estratto di ruolo non basta, di per sé, a fondare l’interesse processuale all’impugnazione, se non è allegata una concreta lesione attuale derivante dalla cartella non notificata o da altra situazione tipizzata dalla legge.
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