Cassazione Civile, Ordinanza n. 17170/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
Un correntista aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria per il saldo debitore di un conto corrente sul quale erano stati appoggiati un finanziamento e due facilitazioni creditizie. In primo grado, dopo CTU, il Tribunale aveva revocato il decreto e rideterminato il saldo, rigettando però le doglianze su anatocismo, usura e indeterminatezza delle condizioni generali, e accogliendo solo il profilo dell’illegittimo esercizio dello ius variandi. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte la decisione, rideterminando ulteriormente il saldo per effetto della illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e rigettando le censure sull’incompletezza della consulenza tecnica perché circoscritta al solo tema dello ius variandi. In cassazione il correntista ha proposto quattro motivi: 1) contestazione della legittimazione/titolarità del credito in capo al cessionario, deducendo violazione della disciplina sulle cessioni bancarie e cartolarizzazione; 2) omesso rilievo dell’anatocismo sul conto corrente di appoggio; 3) omesso rilievo dell’illegittimità della commissione di massimo scoperto per difetto di specifica pattuizione; 4) nullità delle pattuizioni sugli interessi per indeterminatezza contrattuale, nonché per anatocismo, e divergenza tra TAEG applicato e TAEG pattuito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo, non risultando trattato nei gradi di merito e non essendo stata indicata la sede processuale della relativa deduzione. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché contrastavano con il giudicato interno formatosi sui capi non impugnati della sentenza di primo grado; il quarto motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile per difetto di specificità nella parte relativa al TAEG. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso complessivo, ma ha poi dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. In particolare, ha escluso la possibilità di esaminare la censura sulla titolarità del credito perché nuova e non dedotta nei gradi di merito; ha ritenuto i motivi relativi ad anatocismo, CMS, nullità delle pattuizioni e TAEG non correlati alla ratio della sentenza d'appello e comunque preclusi dal giudicato interno formatosi sui capi della sentenza di primo grado non impugnati. Ha inoltre rilevato che il motivo sul TAEG difettava di specificità, mancando l’indicazione del momento processuale in cui la censura era stata sollevata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro formale dei motivi, ma ne esclude l'utilizzo quando la censura introduce questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, o non si confronta con la ratio decidendi.
artt. 58 e 106 d.lgs. n. 385/1993
Sono invocati dal ricorrente per contestare la legittimazione del cessionario, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nei gradi di merito.
Richiamato in relazione alla cessione del credito; la Corte non entra nel merito della disciplina perché la questione è nuova.
Richiamata dal ricorrente con riferimento alla cessione/cartolarizzazione del credito; non viene applicata nel merito per inammissibilità della censura.
Reg. (UE) n. 2402/2017
Richiamato dal ricorrente sul tema della cessione; la Corte non lo esamina nel merito.
Richiamato in relazione all’anatocismo; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione impugnata ed è coperta da giudicato interno.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamata dal ricorrente per contestare l’anatocismo; non esaminata nel merito per inammissibilità.
Richiamati per la dedotta nullità delle clausole per indeterminatezza; la censura è preclusa dal giudicato interno e non esaminata nel merito.
Richiamata dal ricorrente nel motivo sulla nullità/indeterminatezza; non esaminata nel merito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla commissione di massimo scoperto; non esaminato nel merito.
Richiamata dal ricorrente nel motivo sulla commissione di massimo scoperto; non esaminata nel merito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla commissione di massimo scoperto; non esaminato nel merito.
Invocati per contestare CMS e pattuizioni bancarie; le relative doglianze sono dichiarate inammissibili per giudicato interno e mancato confronto con la ratio.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulle clausole degli interessi; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulle clausole degli interessi; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulle clausole degli interessi; non esaminato nel merito.
art. 6 delibera CICR 30 giugno 2000
Richiamato dal ricorrente nel motivo su anatocismo e interessi; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo su anatocismo e interessi; non esaminato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte applica la norma per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra di averla dedotta nei precedenti gradi di merito e non indica specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se i motivi attaccano profili non decisivi o diversi dalla motivazione posta a base della decisione, essi sono inammissibili.
- Le questioni coperte da giudicato interno non possono essere riproposte in cassazione; l'omessa impugnazione dei capi della sentenza di primo grado preclude la revisione delle statuizioni non contestate.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non basta se la censura è priva di specificità e non indica il momento processuale di deduzione del fatto o della questione su cui si fonda.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, opera la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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