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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto lavorativo svolto nell'ambito di una catena di appalti di servizi di consegna/logistica. In appello era stato accertato che vi erano stati appalti illeciti di mera manodopera tra una cooperativa e alcuni imprenditori individuali e una società cooperativa, con declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la cooperativa per il periodo 1 novembre 2007 - 15 novembre 2010 e condanna al pagamento di differenze retributive. Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) contesta il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente e la distribuzione dell’onere probatorio sul licenziamento orale, sostenendo che spettasse al datore provare il mancato licenziamento; (2) deduce che il licenziamento sarebbe stato intimato oralmente da un soggetto diverso dal datore effettivo, con pretesa inesistenza dell’atto e conseguente reintegra; (3) lamenta il mancato riconoscimento degli straordinari e il relativo credito retributivo, assumendo che le prove raccolte dimostrassero un orario più lungo; (4) contesta nuovamente la qualificazione del rapporto e l’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 in tema di appalto e responsabilità del committente. La Corte dichiara inammissibili i motivi che in realtà chiedono una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, e respinge il primo motivo per la parte di diritto, richiamando il principio per cui, quando il lavoratore alleghi un licenziamento orale, deve provare quale fatto costitutivo che la cessazione sia riconducibile a una volontà datoriale, anche se manifestata per fatti concludenti; inoltre conferma che un appalto è lecito solo se l’appaltatore organizza realmente mezzi e lavoro con potere direttivo effettivo, non meramente formale. In concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto che la cooperativa avesse un’autonoma organizzazione del lavoro degli autisti e che le eventuali indicazioni della committente fossero compatibili con i poteri di direzione e controllo del committente. Non potendo essere estesa la condanna alla committente in mancanza di una specifica domanda, il ricorso viene respinto.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Conferma che diversi motivi erano inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a prospettare una lettura alternativa dei fatti, estranea al vizio di violazione di legge. Quanto ai profili di diritto esaminati nel merito, ribadisce che il lavoratore che deduca un licenziamento orale deve provare la riconducibilità della cessazione alla volontà datoriale; conferma inoltre i principi sull'appalto lecito ex art. 29 d.lgs. 276/2003, richiedendo una reale organizzazione autonoma dell'appaltatore e non una mera somministrazione di manodopera. La ricostruzione della Corte di merito, che aveva escluso l'illiceità dell'appalto nei rapporti con la committente e aveva limitato la condanna alla cooperativa, resta ferma. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3 e n. 4; n. 5 richiamato nei limiti del testo vigente

    La Corte distingue i motivi di violazione di legge da quelli che, in realtà, mirano a contestare l'accertamento in fatto o la valutazione delle prove, operazione non consentita nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2094 c.c.

    Il motivo che lo invoca è ritenuto inammissibile perché non censura i parametri normativi del lavoro subordinato, ma solo l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2904 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la censura è sostanzialmente diretta contro la ricostruzione fattuale della Corte d'appello e non supera il vaglio di ammissibilità.

  • L. 604/1966, art. 2

    Nel contesto del licenziamento orale, la Corte ribadisce che il lavoratore deve provare che la cessazione è imputabile alla volontà datoriale.

  • L. 604/1966

    Richiamata per sostenere la disciplina del licenziamento; la Corte applica il principio probatorio sopra indicato.

  • art. 18 St. Lav.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela conseguente al licenziamento; il motivo è respinto/inammissibile secondo la struttura della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono dichiarate inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato a sostegno della domanda di pagamento di straordinari e differenze retributive, ma la Corte reputa la censura un tentativo di rivalutare i fatti.

  • artt. 1292 c.c. e 1294 c.c.

    Invocati per sostenere la solidarietà debitoria, ma la Corte esclude l'addossamento del debito alla committente in assenza di domanda specifica.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    L'appalto è lecito solo se l'appaltatore organizza il processo produttivo con manodopera propria ed esercita un potere direttivo effettivo; altrimenti si configura intermediazione illecita di manodopera.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la riserva di deposito dell'ordinanza nella camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Chi impugna un licenziamento deducendone l'intimazione orale deve provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la cessazione del rapporto sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro; la mera cessazione della prestazione non basta.
  • L'appalto è lecito solo se l'appaltatore conserva una reale autonomia organizzativa e direttiva nella gestione della manodopera; se egli si limita a fornire forza lavoro mentre il risultato produttivo è eterodiretto dal committente, si è in presenza di intermediazione illecita di manodopera.
  • La responsabilità economica del committente o del soggetto terzo non può essere affermata in cassazione in assenza di una specifica domanda o di un corretto inquadramento processuale della pretesa.
  • Le censure per omessa pronuncia sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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