Cassazione Civile, Ordinanza n. 32176/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
I contribuenti avevano acquistato nel 2012 un immobile edificato negli anni Sessanta, rimasto per lungo tempo in stato di abbandono, e lo avevano ristrutturato tra il 2012 e il 2015. Dopo un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2013, impugnato senza successo davanti ai giudici di merito, ricorrevano per cassazione sostenendo: 1) che il regolamento comunale e l’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011 avrebbero imposto la riduzione dell’imposta per inagibilità/inabitabilità, risultante da dichiarazioni, perizia e documentazione fotografica; 2) che i lavori eseguiti costituivano vera ristrutturazione edilizia finalizzata a recuperare l’agibilità e non semplice miglioramento del godimento del bene; 3) che il modulo presentato al Comune integrava una valida dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, idonea a far valere l’inagibilità e a fondare il silenzio-assenso. La Corte d’appello aveva però ritenuto, da un lato, che i lavori non fossero tali da determinare inagibilità e, dall’altro, che la domanda presentata non contenesse una reale dichiarazione di inagibilità. In Cassazione, il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione autonoma e sufficiente, non utilmente censurata: la CTR aveva infatti escluso che la dichiarazione presentata al Comune contenesse una effettiva attestazione di inagibilità dell’immobile. Poiché il terzo motivo, con cui si contestava tale valutazione, era stato proposto come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e non nei corretti binari del vizio di cui ai nn. 4 o 5, la censura era inammissibile. Di conseguenza, restavano intatte le rationes decidendi della decisione di merito e gli ulteriori motivi, anche se eventualmente fondati, risultavano privi di interesse. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Prevede la riduzione dell’imposta per gli immobili inagibili o inabitabili; la Corte non entra nel merito del presupposto, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida censura della ratio decisoria autonoma.
art. 6-bis del Regolamento Comune di Como per l’applicazione dell’IMU
È richiamato quale disciplina comunale delle condizioni e della dichiarazione di inagibilità; la CTR ha ritenuto che la domanda presentata non integrasse una valida dichiarazione sostitutiva ai fini dell’agevolazione.
È evocato dai ricorrenti per qualificare gli interventi eseguiti come ristrutturazione edilizia.
Richiamati dai ricorrenti nel quadro della disciplina edilizia e dell’agibilità dell’immobile.
art. 27 L.R. Lombardia 12/2005
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nozione regionale di ristrutturazione edilizia.
È invocato per affermare la validità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al meccanismo del silenzio-assenso sulla dichiarazione presentata al Comune.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che il terzo motivo, pur prospettando un travisamento della prova o un errore di fatto/valutazione sulla dichiarazione, è stato dedotto come violazione di legge e quindi non è ammissibile in tali termini.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
La Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che il dedotto travisamento della prova, nei limiti descritti, può rilevare solo come error in procedendo o omesso esame di fatto, non come violazione di legge.
È richiamato per distinguere l’errore revocatorio da quello di giudizio: l’errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento è, in linea di principio, da far valere con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; se anche una sola ratio resta intatta per inammissibilità o infondatezza della censura, viene meno l’interesse alle doglianze contro le altre.
- Il travisamento della prova non può essere veicolato genericamente come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; occorre distinguere tra errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento, che può assumere rilievo revocatorio, ed errore valutativo del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità salvo i limiti dei vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
- Se il giudice di merito si è espresso sul contenuto e sulla rilevanza giuridica di una dichiarazione o di un documento, non ricorre un errore revocatorio sul punto, ma un eventuale errore di giudizio; la relativa censura deve essere articolata nei corretti motivi di ricorso.
- Per ottenere in cassazione la caducazione di una decisione fondata sulla mancata prova dell’inagibilità di un immobile, non basta richiamare prove documentali o norme agevolative: occorre scardinare la specifica motivazione con doglianze tecnicamente pertinenti e ammissibili.
- La dichiarazione sostitutiva resa ai fini di un’agevolazione tributaria produce effetti solo se contiene in modo chiaro e completo l’attestazione del fatto presupposto richiesto dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32025/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →