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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31252/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società di trasporto pubblico locale e dei soci, rideterminando base imponibile societaria e redditi dei soci ai fini delle imposte dirette e dell'IVA in ragione di contributi pubblici erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto. I contribuenti avevano impugnato gli atti e ottenuto l'annullamento in primo grado e in appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di numerose norme sostanziali e processuali, sostenendo che i contributi dovessero essere qualificati come ricavi e quindi imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, perché corrisposti in considerazione del servizio svolto e funzionalmente connessi all'attività di trasporto; contestava inoltre l'applicabilità alla Provincia autonoma di Bolzano della disciplina statale escludente la tassazione diretta dei contributi di ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale, nonché l'esclusione dell'IVA per mancanza di un contratto di appalto o di un nesso diretto tra contributo e prestazione.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalla contribuente, ha accolto il ricorso dell'Agenzia solo in parte limitatamente al profilo IVA, rilevando che la commissione tributaria non aveva verificato se i contributi provinciali fossero direttamente connessi al prezzo del servizio e quindi imponibili secondo i principi unionale e nazionale. Ha invece ritenuto infondato il ricorso quanto alle imposte dirette, confermando l'orientamento secondo cui i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono soggetti a imposizione diretta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame del solo profilo IVA e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché esponeva in modo comprensibile i fatti rilevanti e le difese avverse

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l'inammissibilità è esclusa perché non risulta un orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi del ricorrente

  • art. 3 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 833, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 18

    i contributi per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi dall'imposizione diretta

  • art. 1, comma 310, l. n. 244 del 2007

    è richiamato come norma interpretativa che conferma la perdurante vigenza dell'esclusione fiscale prevista dal d.l. n. 833 del 1986

  • art. 85, comma 1, lett. h), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della tassabilità come ricavi, ma non accolto per la parte relativa alle imposte dirette

  • artt. 3, 4, 13 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la base imponibile IVA comprende anche somme versate da terzi quando direttamente connesse al prezzo dell'operazione

  • art. 73 della direttiva 2006/112/CE

    è il parametro unionale che impone di includere nella base imponibile le sovvenzioni direttamente connesse al prezzo

  • art. 11, parte A, paragrafo 1, lett. a), sesta direttiva

    richiamato come antecedente della disciplina sulla base imponibile IVA e sulla rilevanza delle sovvenzioni collegate al prezzo

  • art. 14 della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985

    "Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie"

    è valorizzato come indice della possibile connessione diretta tra contributo e prezzo del servizio, da verificare in concreto ai fini IVA

  • art. 17 della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985

    citato nel quadro normativo provinciale che regola i contributi al trasporto pubblico locale

  • art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    richiamato nell'ambito del riparto di competenze della Provincia autonoma

  • art. 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    richiamato nell'ambito del riparto di competenze della Provincia autonoma

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992

    invocato dalla parte per chiedere la riunione dei ricorsi

  • art. 274 c.p.c.

    invocato dalla parte per chiedere la riunione dei ricorsi

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie difensive

  • artt. 1322, 1325 e 1362 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale del rapporto e la corretta interpretazione della disciplina applicabile

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto

  • artt. 12 e 14 delle preleggi

    richiamati per contestare l'interpretazione analogica o estensiva della disciplina agevolativa

  • artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla corretta qualificazione tributaria e sulla ripartizione di competenze

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati nel complesso motivo di ricorso in tema di accertamento e determinazione dei redditi

  • art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto di servizio

  • artt. 2, 24 e 25 della direttiva 2006/112/CE

    richiamati come norme unionale rilevanti ai fini dell'IVA

Massime di principio

  • Ai fini dell'IVA, la rilevanza di un contributo pubblico non dipende dalla qualificazione formale del rapporto tra ente erogatore e prestatore, ma dalla funzione economica della somma: essa è imponibile solo se è direttamente connessa al prezzo di una specifica cessione o prestazione e consente di ridurre proporzionalmente il corrispettivo richiesto all'utenza.
  • Quando il contributo è versato da un terzo per rendere possibile l'erogazione di un servizio a tariffa agevolata o inferiore, occorre verificare in concreto se il prezzo pagato dal destinatario sia determinato tenendo conto di quella somma; in tal caso la somma confluisce nella base imponibile IVA.
  • Per le imposte dirette, i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale sono esclusi dal reddito imponibile e non possono essere trattati come ricavi, in forza della disciplina speciale richiamata e del consolidato orientamento di legittimità.
  • L'applicazione della disciplina fiscale escludente l'imposizione diretta non è impedita dalla circostanza che il servizio sia prestato nell'ambito di un regime concessorio o da un ente territoriale a statuto speciale, ove la normativa speciale e la giurisprudenza ne confermino l'operatività.
  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. non è fondata se non risulta un orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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