Cassazione Civile, Ordinanza n. 25054/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione notificò alla società concessionaria due avvisi di liquidazione per il recupero del cd. maggior PR.E.U. relativo a somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, in seguito al rinvenimento presso un esercente di un videoterminale non collegato telematicamente alla rete dell'Amministrazione. La contribuente impugnò gli atti e ottenne accoglimento in primo grado; in appello, la CTR riformò la decisione affermando la responsabilità solidale della concessionaria con l'esercente e ritenendo non applicabile retroattivamente la novella del 2009 all'art. 39-quater del d.l. n. 269/2003. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza di merito resa in fattispecie analoga avrebbe escluso la sua estraneità all'illecito; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, privo di specifici motivi; 3) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 39-quater d.l. n. 269/2003, per mancata applicazione del favor rei e della novella del 2009, che avrebbe limitato la responsabilità al solo gestore/autore dell'illecito; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, anche quanto al profilo sanzionatorio e al criterio di calcolo delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno non opera su questioni meramente interpretative di norme e, comunque, non risultava l'identità del medesimo rapporto giuridico; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché il ricorso non trascriveva l'atto di appello e l'atto erariale conteneva comunque censure specifiche; il terzo motivo è stato respinto perché la responsabilità solidale del concessionario, nel regime applicabile ratione temporis, ha natura di garanzia dell'obbligazione tributaria e non di sanzione, sicché la novella del 2009 non è retroattiva e non integra un trattamento più favorevole ai fini dell'art. 3 d.lgs. n. 472/1997; il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché la motivazione della CTR era comprensibile e il profilo relativo al quantum delle sanzioni difettava di specificità e di interesse. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Il giudicato esterno non è opponibile quando si invoca solo l'identità di una questione interpretativa di norme, senza dimostrare l'identità del medesimo rapporto giuridico concretamente dedotto.
L'appello tributario deve contenere motivi specifici e intelligibili; tuttavia, in cassazione chi deduce la loro mancanza deve riportare il contenuto dell'atto di appello per consentire il controllo di specificità.
Richiamato in via analogica per il requisito di specificità dell'impugnazione: occorre una parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata, senza formule sacramentali.
Come per l'appello civile, l'impugnazione deve individuare chiaramente i punti contestati e le ragioni della critica.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico; la mancanza di trascrizione o di sintesi essenziale degli atti rilevanti comporta inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono state ricondotte le censure a violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio motivazionale è configurabile solo se la motivazione è mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
Il favor rei opera solo quando il fatto prima sanzionato cessa di esserlo o la disciplina sopravvenuta è oggettivamente più favorevole; qui non ricorre, perché la responsabilità solidale del concessionario permane.
art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003
Nel regime richiamato, il concessionario di rete, quale titolare di nulla osta, è soggetto passivo del tributo evaso in caso di difformità dei dati di gioco trasmessi rispetto a quelli effettivi.
art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003
Nel testo applicabile ratione temporis la responsabilità solidale coinvolge concessionario e altri soggetti collegati all'installazione/esercizio degli apparecchi; la successiva modifica del 2009 non si applica retroattivamente.
art. 39-quinquies d.l. n. 269/2003
È la norma propriamente sanzionatoria in materia di PR.E.U., distinta dalla disposizione sulla responsabilità solidale, che ha funzione di garanzia dell'adempimento.
art. 15, comma 8-quaterdecies, d.l. n. 78/2009
La novella ha limitato la responsabilità principale al solo autore dell'illecito, ma non ha efficacia retroattiva e non elimina la responsabilità solidale già prevista nel regime anteriore.
art. 1, comma 84, l. n. 296/2006
Ha introdotto il testo dell'art. 39-quater applicabile alla fattispecie, successivamente modificato nel 2009.
art. 136, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul vizio di motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza perché la motivazione era comprensibile e sufficiente.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; nel caso concreto la CTR ha espresso le ragioni della decisione in modo percepibile.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non può essere invocato per bloccare una diversa controversia quando le decisioni precedenti hanno riguardato soltanto la medesima questione di diritto e non il medesimo rapporto giuridico concreto, identificato da tutti i soggetti e dai fatti costitutivi rilevanti.
- Nel processo tributario l'appello è specifico se, letto nel suo complesso, individua i capi contestati e le ragioni di dissenso; in cassazione, però, chi deduce l'inammissibilità dell'appello deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto impugnato, altrimenti il motivo è carente di specificità.
- La disciplina sulla responsabilità del concessionario nel settore degli apparecchi da intrattenimento, nel regime anteriore alla novella del 2009, opera come meccanismo di garanzia del gettito e non come mera sanzione per concorso nell'illecito; perciò la modifica successiva non si applica retroattivamente in base al favor rei.
- Quando la motivazione della sentenza consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, non sussiste il vizio di motivazione apparente; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente di riesaminare il merito delle valutazioni compiute.
- Le censure sul quantum delle sanzioni richiedono specifica indicazione degli atti impositivi e delle modalità di calcolo contestate; in mancanza, il motivo è inammissibile e comunque privo di interesse se la responsabilità solidale del soggetto ricorrente comporta la sua soggezione alle sanzioni correlate all'illecito altrui.
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