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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11683 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per il 2003, notificato dal Comune il 29 aprile 2008 (la ricorrente indica anche la data del 5 maggio 2008), per il recupero della maggiore imposta calcolata sulla rendita catastale attribuita dall’Agenzia del territorio a seguito di procedura Docfa. La contribuente ha proposto quattro motivi: 1) motivazione insufficiente della CTR sulla validità della notifica della rendita catastale; 2) mancato esame della censura relativa all’omessa indicazione nell’avviso del responsabile del procedimento e dell’autorità cui rivolgersi per il riesame in autotutela; 3) violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, per le deduzioni comunali sulla definitività della rendita e sulla competenza dell’Agenzia per la relativa notifica; 4) decadenza del Comune dal potere di accertamento, sostenendo che il termine fosse scaduto il 31 dicembre 2005. La rendita era stata notificata il 8 marzo 2000 all’indirizzo indicato nella documentazione Docfa; l’avviso di ricevimento recava una firma illeggibile, disconosciuta dalla contribuente, ma non era stata proposta querela di falso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il vizio dedotto riguardava una questione di diritto e non un accertamento in fatto, e comunque infondato: la notifica postale della rendita è valida se il plico è consegnato all’indirizzo indicato e l’avviso di ricevimento è sottoscritto; l’attestazione dell’agente postale, quale atto pubblico, fa prova fino a querela di falso, che non era stata presentata. Il secondo motivo è inammissibile: l’omessa pronuncia andava denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.; inoltre il ricorso non riportava adeguatamente gli atti necessari a dimostrare che la questione fosse stata proposta. Il terzo motivo è infondato: le deduzioni del Comune sulla definitività della rendita e sulla competenza dell’Agenzia costituivano mere difese e sollecitavano il rilievo dei fatti costitutivi della pretesa, non nuove eccezioni vietate in appello. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per errata formulazione del vizio di omessa pronuncia; nel merito, la disciplina applicabile prevedeva un termine triennale, scadente il 31 dicembre 2006, e la legge n. 296 del 2006 si applicava anche ai rapporti d’imposta pendenti. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, concerne il vizio della sentenza che riguarda la motivazione "in fatto" e non anche quella "in diritto", perchè quest'ultima può essere emendata ed integrata dalla Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , ove ritenuta manchevole.

    Il vizio di motivazione previsto da questa disposizione riguarda l’accertamento dei fatti, non l’argomentazione giuridica; l’eventuale errore o carenza nell’applicazione del diritto può essere corretto dalla Cassazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, concerne il vizio della sentenza che riguarda la motivazione "in fatto" e non anche quella "in diritto", perchè quest'ultima può essere emendata ed integrata dalla Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , ove ritenuta manchevole.

    La Cassazione può correggere o integrare la motivazione in diritto della sentenza impugnata quando la soluzione adottata è conforme alla legge, anche se la motivazione è carente.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    Ebbene, nella fattispecie in esame, le deduzioni del Comune circa la definitività della rendita, per mancata impugnazione dell'atto attributivo, nel termine di 60 giorni decorrente dalla data della sua notificazione ( L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1), e della esclusiva riferibilità della notifica di detto atto alle attività propriamente di competenza dell'Agenzia del territorio, non contrastano con il divieto di eccezioni nuove in appello.

    La rendita catastale diviene definitiva se l’atto attributivo, validamente notificato, non è impugnato entro 60 giorni. La notifica dell’atto catastale è riferibile all’Agenzia del territorio.

  • D.P.R. n. 655 del 1982

    Ed a ragione, poichè la L. n. 342 del 2000 non prescrive particolari modalità al riguardo, ed in caso di notifica (diretta) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico all'indicato domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'agente postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento postale (cfr. D.P.R. n. 655 del 1982 ratione temporis applicabile risalendo la notifica al 2000).

    Per la notifica diretta a mezzo raccomandata, secondo la disciplina postale applicabile nel 2000, è sufficiente la consegna del plico all’indirizzo indicato e la firma della persona individuata come legittimata alla ricezione sul registro e sull’avviso di ricevimento.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 20, e legge n. 890 del 1982, art. 14

    Questa Corte, infatti, ha precisato che "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598/2010)."

    Gli uffici finanziari possono notificare direttamente per posta gli atti al contribuente; quando utilizzano questa modalità semplificata, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle specifiche della legge n. 890 del 1982.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2

    Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.

    Nel quadro della notificazione postale esaminato dalla Corte, la firma illeggibile sull’avviso non invalida la consegna: in mancanza di prova che il plico sia stato consegnato a un soggetto diverso da quelli legittimati e in assenza di querela di falso, la notifica è valida.

  • Art. 2700 c.c.

    Ne consegue che l'attestazione dell'ufficiale postale, in quanto assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. , stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non può essere diversamente superata e nella fattispecie in esame manca la proposizione della querela di falso, per cui la sentenza impugnata resiste alla censura della società contribuente.

    L’avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova dell’attestazione dell’ufficiale postale; per contestarne efficacemente la veridicità occorre la querela di falso.

  • Art. 112 c.p.c.

    La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , nn. 3 o 5, anzichè dell'art. 360 c.p.c. , n. 4, in relazione all'art. 112 stesso codice, il ricorso è inammissibile.

    La mancata decisione su un motivo di appello costituisce omessa pronuncia e deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.; dedurla come violazione di legge o vizio motivazionale rende il ricorso inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre gli elementi necessari a verificare la fondatezza della censura e, quando denuncia l’omesso esame di una questione, deve riportare in modo adeguato gli atti processuali che dimostrano che essa era stata effettivamente proposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, divieto che, com'è noto, "concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma che non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili".

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce al Comune di svolgere mere difese o contestare le censure del contribuente senza modificare i fatti costitutivi della pretesa.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2

    In ogni caso, per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (nel testo vigente sino al 2006), il potere impositivo dell'Ente locale era soggetto a termine di decadenza triennale (con riferimento alla fattispecie in esame, da esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stato eseguito il versamento d'imposta, pacificamente avvenuto per l'anno 2003, secondo l'importo dovuto dalla contribuente sulla base della rendita catastale proposta con la Docfa) e che scadeva, quindi, il 31/12/2006.

    Per l’ICI 2003, la potestà impositiva era soggetta al termine triennale indicato dalla disposizione; nel caso concreto, il termine scadeva il 31 dicembre 2006.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 162, 163 e 171

    La regola di decorrenza del termine decadenziale (portato a tre anni) dalla definitività dell'accertamento, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 ("Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"), è stato dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 171 medesima disposizione ("Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge).

    Le disposizioni sui termini dei tributi locali si applicano anche ai rapporti d’imposta ancora pendenti quando la legge è entrata in vigore. Il termine triennale per la notifica del titolo esecutivo decorre dalla definitività dell’accertamento; la Corte ha richiamato tale disciplina nel valutare la decadenza dedotta.

  • D.Lgs. n. 32 del 1992, art. 11

    La ricorrente lo aveva invocato per sostenere l’omessa indicazione di informazioni nell’avviso e la decadenza, ma la Corte ha dichiarato inammissibili le relative censure per come formulate; la disciplina sostanziale della decadenza è stata invece esaminata facendo riferimento all’art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Massime di principio

  • La notifica diretta di un atto tributario a mezzo raccomandata può perfezionarsi con la consegna all’indirizzo indicato e la firma del consegnatario sull’avviso di ricevimento; una firma illeggibile non basta, da sola, a invalidarla.
  • L’attestazione contenuta nell’avviso di ricevimento, quale atto pubblico, è contestabile quanto alla sua veridicità mediante querela di falso; il semplice disconoscimento della firma non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria.
  • Nel ricorso per cassazione occorre qualificare correttamente il vizio: l’omessa pronuncia su un motivo va denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.; il vizio motivazionale riguarda invece l’accertamento dei fatti, non l’interpretazione giuridica.
  • Chi denuncia l’omesso esame di una questione deve indicare e riportare in modo autosufficiente gli atti dai quali risulta che la questione era stata tempestivamente proposta.
  • Nel processo tributario d’appello il divieto di nuove eccezioni non impedisce le mere difese e la contestazione delle censure del contribuente, purché non siano introdotti nuovi fatti costitutivi o modificata la pretesa fiscale.
  • La rendita catastale notificata diviene definitiva se non viene impugnata entro il termine di 60 giorni; le contestazioni comunali fondate sulla sua definitività possono essere mere difese, se si limitano a contrastare la censura di mancata notifica.

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