Sentenza del 15/04/2015 n. 7582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001. L'Ufficio contestava, da un lato, che la contribuente avesse introdotto in appello una mutatio libelli mediante il deposito di una perizia tecnica e, dall'altro, sosteneva la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su valori OMI, su un brogliaccio rinvenuto durante la verifica e sulla presunta esistenza di ricavi occulti pari a circa 400 milioni di lire. La società contribuente aveva resistito e proposto ricorso incidentale condizionato riguardo all'interpretazione della normativa sul condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto carente dei requisiti di autosufficienza, perché non riportava in modo adeguato gli atti processuali necessari a dimostrare la presunta mutatio libelli; inoltre, la perizia tecnica depositata in appello era un nuovo documento ammissibile e serviva a contestare l'efficacia degli indizi posti a fondamento dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva la reale ratio decidendi della sentenza, fondata sull'insufficienza e inidoneità degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio: i valori OMI non erano adeguatamente rapportati alle caratteristiche degli immobili e dei lavori, mentre il brogliaccio, da solo, non dimostrava ricavi non dichiarati nella misura accertata. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Disciplina l'onere di depositare gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso per cassazione. Nei giudizi tributari, quando il fascicolo d'ufficio contiene già i fascicoli delle parti, è sufficiente depositare la richiesta di trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione, salvo l'obbligo di indicare specificamente gli atti rilevanti.
Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Richiede che il ricorso per cassazione esponga in modo specifico e autosufficiente i motivi e indichi con precisione gli atti e i documenti sui quali essi si fondano. La mancata individuazione degli atti processuali comparati può rendere il motivo inammissibile.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Vieta, nel giudizio tributario d'appello, le domande nuove. Tuttavia, la produzione di una nuova perizia o di un nuovo documento, destinato a contrastare l'efficacia probatoria degli elementi dell'accertamento, non costituisce necessariamente mutatio libelli.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio d'appello tributario. La perizia tecnica di parte può quindi essere depositata in appello, ferma la valutazione del giudice sulla sua attendibilità.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché l'Ufficio fornisca presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare maggiori ricavi o attività non dichiarate.
Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
Permette, ai fini IVA, di accertare operazioni non dichiarate o dati inesatti anche mediante presunzioni semplici, ma solo quando queste presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti indizianti dotati di gravità, precisione e concordanza. Valori medi o standard, come quelli OMI, devono essere concretamente riferibili al caso specifico e non possono giustificare automaticamente l'importo dei ricavi presunti.
Art. 8, comma 10, della legge n. 289/2002
Norma richiamata nel ricorso incidentale della società in tema di condono fiscale. La relativa questione è rimasta assorbita perché il ricorso principale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce in assoluto un accertamento analitico-induttivo, ma l'Amministrazione deve comunque dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, sia l'esistenza dei ricavi non dichiarati sia la loro concreta quantificazione.
- I valori OMI, gli studi di settore o altri parametri medi costituiscono al massimo elementi indiziari: devono essere adattati alle caratteristiche effettive degli immobili, dei lavori, dei materiali, delle superfici e delle condizioni del mercato. Non possono, da soli, provare automaticamente maggiori ricavi.
- Un brogliaccio o documento extracontabile può avere valore probatorio, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi e deve consentire di giustificare anche l'entità dei maggiori ricavi contestati; un'annotazione di importo modesto non dimostra necessariamente ricavi occulti molto più elevati.
- Nel processo tributario d'appello è normalmente possibile produrre nuovi documenti, inclusa una perizia tecnica, quando questi servono a contestare o indebolire gli elementi probatori dell'accertamento senza modificare domanda e causa petendi.
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione impugnata. Se il ricorso critica solo un aspetto, lasciando intatta la motivazione principale sull'insufficienza della prova, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Chi denuncia una mutatio libelli deve indicare con precisione il contenuto delle domande e delle difese formulate nei diversi gradi di giudizio; una descrizione sommaria degli atti non è sufficiente per superare il vaglio di autosufficienza.
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