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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7574 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.P. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 71/26/07, depositata il 19 novembre 2007, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 271/08/05. La controversia riguardava la cartella di pagamento ricevuta nell’agosto 2005, per complessivi 83.060,51 euro, relativa a IVA, IRPEF, IRAP, addizionale regionale, interessi e sanzioni, emessa a seguito del controllo della dichiarazione. Con quattro motivi il contribuente contestava: la mancata comunicazione preventiva prevista dall’art. 6 della L. n. 212/2000; l’asserita inammissibilità dell’appello dell’Agenzia perché non era stata evocata in giudizio la concessionaria Esatri; l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria; e vizi della notificazione della cartella. La CTR aveva ritenuto non necessario il preventivo contraddittorio perché gli omessi versamenti emergevano dalla dichiarazione e la cartella indicava chiaramente importi, periodi d’imposta e sanzioni. Nel corso del giudizio di Cassazione, M.P. ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dalla L. n. 147/2013 e di aver versato le somme dovute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché, dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, la legittimazione nei procedimenti successivi al 1° gennaio 2001 spettava esclusivamente all’Agenzia. Quanto alle contestazioni sulla cartella, la Corte non ha deciso nel merito i quattro motivi: l’adesione alla definizione agevolata e la documentazione del pagamento, insieme alla certificazione Equitalia del 23 settembre 2014 attestante l’assenza di partite scoperte a carico del contribuente nella provincia di Milano, hanno determinato la cessazione della materia del contendere. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva sostenute.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

    La Corte non ha risolto nel merito la censura sulla necessità dell’invito preventivo al contribuente: la definizione agevolata ha fatto cessare la materia del contendere.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49 e 53

    Le disposizioni erano invocate per contestare l’ammissibilità dell’appello e la mancata partecipazione della concessionaria, ma la Corte non ha deciso tali questioni nel merito, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.

  • Codice di procedura civile, artt. 102 e 331

    Le disposizioni erano richiamate dal contribuente a sostegno della richiesta di integrazione del contraddittorio; la Corte non ha esaminato la censura nel merito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 20, 25, 26 e 30

    L’art. 20 e l’art. 30 individuano gli interessi esclusi dal pagamento richiesto per la definizione agevolata; gli artt. 25 e 26 erano invocati per contestare la notificazione della cartella, questione non decisa nel merito.

  • Codice di procedura civile, artt. 148 e 149

    Erano invocati per contestare la procedura di notificazione della cartella, ma la Corte non ha deciso la relativa censura nel merito.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618, 620 e 622

    Sussistono pertanto le condizioni di cessazione della materia del contendere, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.

    La definizione agevolata dei carichi affidati in riscossione entro il 31 ottobre 2013 comporta, a seguito del pagamento nei termini delle somme previste, l’estinzione del debito. Nel caso concreto, il pagamento documentato e l’assenza di partite scoperte hanno giustificato la cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17

    La disciplina della definizione agevolata includeva tra le somme da versare anche quelle dovute a titolo di remunerazione dell’agente della riscossione; la Corte ha rilevato che il contribuente aveva documentato il versamento richiesto.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio tributario, il contribuente aderisce a una definizione agevolata e documenta il pagamento richiesto, la controversia sulla cartella può cessare per sopravvenuta estinzione del debito; il giudice può quindi non esaminare nel merito i motivi originariamente proposti.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione favorevole nel merito sulle contestazioni relative alla formazione, alla notificazione o alla legittimità della cartella: tali questioni restano non decise.
  • Per i procedimenti tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale relativa ai rapporti tributari trasferiti spetta all’Agenzia delle Entrate; il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze può risultare inammissibile.
  • La definizione agevolata va dimostrata con documenti idonei relativi al pagamento e, se necessario, all’assenza di carichi residui; nel caso esaminato sono stati prodotti la comunicazione del concessionario e un’attestazione di assenza di partite scoperte.
  • La Cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata quando, per una sopravvenienza che elimina l’interesse alla decisione, la controversia è divenuta improseguibile; in tal caso le spese possono restare a carico di ciascuna parte.

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