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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7570 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un atto di contestazione di sanzioni notificato il 30 giugno 2008, ai sensi dell’art. 303 del D.P.R. n. 43/1973, per tributi ritenuti evasi in relazione a importazioni di banane dal Sud America effettuate dal 12 ottobre 1998 al 7 aprile 2000. La contestazione derivava dalla falsità dei certificati allegati alle dichiarazioni doganali, accertata dall’OLAF nel rapporto n. 2269 del 9 marzo 2001. La CTP di Ravenna aveva respinto il ricorso della società; la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 87/1/2011 depositata il 23 maggio 2011, aveva accolto l’appello ritenendo scusabile l’errore della contribuente nel non rilevare la falsità dei certificati. L’Agenzia delle Dogane ricorse per cassazione con tre motivi e la società resistette proponendo ricorso incidentale con sei motivi. Dopo il parziale sgravio dei dazi disposto dalla Commissione europea con Decisione n. 2364 del 14 aprile 2014, limitatamente alle importazioni presso la Dogana di Ravenna, le parti stipularono una transazione il 25 novembre 2014 e chiesero concordemente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza della CTR. La transazione ha sostituito la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, che è stata quindi caducata e non può passare in giudicato; la pronuncia di cessazione produce giudicato soltanto sul venir meno dell’interesse a proseguire il processo, non sulla pretesa sostanziale. La Corte non ha deciso nel merito i tre motivi del ricorso principale né i sei motivi incidentali, essendo venuto meno l’interesse alla loro trattazione. Su richiesta concorde delle parti, le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposta - nel caso concreto - la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. , comma 3, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per i venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa.

    Quando una composizione sopravvenuta della controversia fa venir meno il contrasto tra le parti e rende non più attuali le decisioni già emesse, la Corte può cassare la sentenza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono una transazione che risolve la controversia e concordano che non vi sia più nulla da pretendere, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza una decisione sul merito delle impugnazioni.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle sentenze non definitive emesse nei gradi precedenti; tali decisioni non passano in giudicato sulla pretesa sostanziale.
  • La pronuncia di cessazione attesta soltanto il venir meno dell’interesse a proseguire quel processo e non decide, di per sé, quale parte avesse ragione nel merito.
  • Le spese possono essere compensate quando le parti ne fanno richiesta concorde e il giudice la accoglie.

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