Sentenza del 15/04/2015 n. 7587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva rideterminato, applicando i parametri del D.P.C.M. 20 gennaio 1996, il reddito professionale dichiarato da P.R. per il 1998 in lire 55.125.000. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo inapplicabili i parametri al caso concreto ma determinando il reddito in lire 25.000.000, anche in ragione dell’esperienza pluriennale e della professionalità della contribuente. In Cassazione P.R. ha proposto tredici motivi: ha contestato, tra l’altro, la determinazione del reddito, il valore probatorio dei parametri e la motivazione della decisione; ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia della CTR su otto questioni già sollevate in appello: notifica e sottoscrizione dell’accertamento, decadenza, legittimità dei decreti sui parametri, motivazione dell’atto, applicabilità degli studi di settore, contraddittorio e motivazione dell’atto sanzionatorio.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi dal sesto al tredicesimo per omessa pronuncia della CTR sulle relative doglianze, cassando la sentenza e rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, relativo alla natura e all’efficacia probatoria dei parametri, e il quarto e il quinto nei limiti indicati in motivazione; ha dichiarato inammissibile il primo e, per il resto, inammissibile il ricorso. Non ha quindi deciso nel merito le questioni sulle doglianze omesse: spetterà al giudice di rinvio esaminarle.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.
Gli standard non determinano automaticamente il reddito imponibile: l’Amministrazione deve dimostrarne l’applicabilità alla situazione concreta e il contribuente può offrire prova contraria, anche presuntiva; il giudice valuta liberamente entrambi gli aspetti.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla prova presuntiva, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all'esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione.
La selezione dei fatti noti e la valutazione della loro idoneità a fondare una presunzione spettano al giudice di merito. In Cassazione la contestazione va formulata come vizio di motivazione nei termini consentiti, non come mera richiesta di rivalutare l’inferenza probatoria.
Codice di procedura civile, art. 112
La decisione impugnata ha omesso di provvedere in ordine ai motivi di doglianza evidenziati nei motivi di ricorso innanzi indicati.
Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni e domande ritualmente sottoposte al suo esame. L’omessa decisione sulle doglianze dedotte integra un vizio che giustifica la cassazione con rinvio.
Codice di procedura civile, art. 360
La disposizione è richiamata quale norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte esamina le censure nei limiti del vizio specificamente dedotto e dichiara inammissibile la contestazione che non è pertinente alla motivazione della decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte valuta il vizio di motivazione anche in relazione al momento di sintesi richiesto per il ricorso; nella specie il motivo era formulato come denuncia di omessa motivazione e risultava infondato perché la sentenza indicava gli elementi utilizzati per determinare il reddito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
La disposizione è richiamata nel motivo relativo all’applicazione delle norme processuali civili nel processo tributario, ma la Corte dichiara la censura inammissibile perché la CTR non aveva deciso secondo equità quale fonte sostitutiva della legge.
Codice di procedura civile, art. 113
La determinazione del reddito definita dalla CTR come «equa» non costituisce un giudizio di equità sostitutiva ai sensi dell’articolo: la decisione si fonda, secondo la Cassazione, sulla valutazione di circostanze di fatto e delle prove.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184
Le disposizioni sono considerate nel quadro dell’accertamento standardizzato mediante parametri. La loro applicazione non rende di per sé i risultati degli standard presunzioni legali: la valenza presuntiva si forma attraverso il contraddittorio e l’adattamento degli standard al caso concreto.
Codice civile, art. 2697
Nel procedimento di accertamento standardizzato, l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità degli standard al caso concreto; il contribuente può contrastare la ricostruzione con le prove a sua disposizione.
D.P.C.M. 20 gennaio 1996
I parametri costituiscono strumenti presuntivi e non una determinazione automatica del reddito: la loro applicabilità va verificata in rapporto alla concreta attività del contribuente e alle risultanze del contraddittorio.
Massime di principio
- L’accertamento basato su parametri o studi standardizzati non può fondarsi sui soli risultati statistici: la presunzione semplice si forma attraverso un contraddittorio effettivo, nel quale gli standard sono adeguati alla realtà economica del contribuente e l’Ufficio espone le ragioni per cui respinge le osservazioni ricevute.
- In giudizio il contribuente può contestare l’applicabilità degli standard al proprio caso e fornire prova contraria anche mediante presunzioni; il giudice deve valutare sia la ricostruzione dell’Amministrazione sia gli elementi contrari.
- La valutazione dei fatti noti e della forza dell’inferenza presuntiva appartiene al giudice di merito. In Cassazione non basta dissentire dalla valutazione delle prove: occorre formulare una censura ammissibile relativa al vizio di motivazione o alla violazione di legge.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni ritualmente proposte. Se omette di decidere motivi di impugnazione, la sentenza può essere cassata con rinvio perché il giudice competente li esamini.
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