Cassazione Civile, Ordinanza n. 05120/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva bandita da una provincia per il reclutamento di una unità con qualifica di Addetto Servizi Organizzativi e Tecnici Cat. C1. Alla selezione partecipavano due soli candidati. La graduatoria veniva formata sulla base di tre criteri: anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, redditi percepiti nell'anno 2004 e carico familiare. Risultava primo il candidato poi assunto, in ragione della maggiore anzianità di iscrizione alle liste di collocamento. L'altro concorrente contestava l'esito deducendo che il vincitore aveva omesso di dichiarare, per l'anno 2004, una somma percepita dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione; sosteneva che tale importo dovesse essere computato tra i redditi 2004 e che, conseguentemente, la graduatoria fosse errata. In Cassazione il ricorrente principale deduceva: falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, per avere la Corte d'appello escluso l'indennità di disoccupazione dal reddito 2004; violazione dei criteri del d.P.R. 487/1994 e della deliberazione richiamata dal bando, sostenendo che la procedura dovesse valorizzare complessivamente i redditi; omesso esame di fatti decisivi, tra cui la certificazione reddituale e il preteso mendacio nell'autocertificazione, con richiamo agli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000 e all'art. 3, comma 7, D.M. 75/2001. Il controricorrente vincitore proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo da un lato che la domanda fosse prescritta perché il giudizio dinanzi al tribunale non sarebbe stata una riassunzione del giudizio amministrativo, ma un autonomo giudizio; dall'altro che la domanda di trasformazione del rapporto e quella risarcitoria fossero riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso dall'anno 2004 l'indennità di disoccupazione riferita al 2003, trattandosi di emolumento soggetto a tassazione separata e dunque non computabile tra i redditi 2004 ai fini della selezione. Ha inoltre osservato che la censura era comunque non decisiva rispetto alla graduatoria, poiché il vincitore risultava primo soprattutto per la maggiore anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, criterio non adeguatamente attaccato nei gradi di merito. Il rigetto del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986
L'indennità di disoccupazione riferita a prestazioni dell'anno precedente, se percepita in un periodo d'imposta successivo, va trattata secondo il regime della tassazione separata e non va computata tra i redditi dell'anno di percezione ai fini della selezione.
Richiamato come fonte dei criteri di selezione; la censura sul suo rispetto è stata respinta perché il ricorso non incideva utilmente su tutti i parametri della graduatoria.
D.M. 19 aprile 2001, n. 75, art. 3, comma 7
Invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del preteso mendacio nell'autocertificazione, ma la relativa questione è stata ritenuta non decisiva o nuova.
artt. 75 e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamati dal ricorrente per conseguenze della dichiarazione non veritiera; la Corte non li ha applicati perché la doglianza non era decisiva nel caso concreto.
artt. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'autonomia del giudizio introdotto dinanzi al tribunale dopo il difetto di giurisdizione del TAR.
Invocato nel ricorso incidentale in tema di effetti processuali della declinatoria di giurisdizione e della successiva riassunzione.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di prescrizione delle domande proposte.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il decorso della prescrizione dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
art. 30, comma 2, d.lgs. 104/2010
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la giurisdizione e la proponibilità della domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto la corretta collocazione in graduatoria di una procedura selettiva, il giudice deve verificare la rilevanza effettiva di ciascun criterio di valutazione previsto dal bando: una censura relativa a un solo parametro non è decisiva se il posizionamento del candidato è dipeso in via autonoma o prevalente da altri criteri non utilmente impugnati.
- Ai fini della determinazione dei redditi da considerare in una selezione pubblica, un emolumento percepito in un anno successivo ma riferito a prestazioni dell'anno precedente e assoggettato a tassazione separata non va computato tra i redditi dell'anno di percezione.
- La tassazione separata degli emolumenti aventi funzione sostitutiva del reddito da lavoro risponde all'esigenza di evitare effetti iniqui della progressività IRPEF e si coordina con la tutela costituzionale dei trattamenti sostitutivi della retribuzione.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi non può riguardare circostanze nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito; inoltre, il fatto denunciato deve essere realmente decisivo rispetto alla soluzione della controversia.
- Le questioni processuali e di giurisdizione sollevate in via incidentale restano assorbite quando il ricorso principale è respinto per infondatezza su una ratio sufficiente a definire il giudizio.
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