Cassazione Civile, Ordinanza n. 05126/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da due amministrazioni pubbliche avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente universitario per il pagamento di somme a titolo di indennità perequativa c.d. "De Maria" ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Il lavoratore aveva dedotto di avere già ottenuto, con precedente sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto all’equiparazione economica al personale ospedaliero di corrispondente livello, e chiedeva ora la quantificazione della somma dovuta includendo anche la retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda condannando in solido le due amministrazioni; la Corte d’appello, in accoglimento parziale degli appelli, aveva ridotto l’importo escludendo la retribuzione di posizione dal computo della indennità. Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi: (1) asserita inammissibilità dell’appello dell’azienda ospedaliera perché fondato su una questione nuova; (2) analoga inammissibilità del motivo di appello relativo alla retribuzione di posizione; (3) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., assumendo che una precedente sentenza di cassazione avesse già fissato le voci retributive rilevanti; (4) violazione delle regole sull’impugnazione in presenza di coobbligati solidali, sostenendosi che l’appello dell’università non investisse specificamente quel capo; (5) erronea esclusione della retribuzione di posizione minima, con richiamo all’evoluzione della contrattazione collettiva e all’idea che tale voce sarebbe parte del trattamento fondamentale spettante anche senza incarico dirigenziale. La Corte respinge tutte le censure: ritiene che le contestazioni delle amministrazioni non fossero eccezioni nuove ma mere difese sulla mancata prova di un elemento costitutivo del credito; giudica inammissibile il motivo sul giudicato perché il ricorrente non aveva riprodotto in modo autosufficiente il contenuto della decisione invocata; esclude l’irrilevanza dell’appello dell’università perché dai termini del gravame risultava una contestazione specifica del riconoscimento della voce retributiva; soprattutto conferma il principio secondo cui l’indennità De Maria va determinata sulla base dell’equiparazione economica complessiva, ma non comprende automaticamente gli emolumenti collegati al concreto conferimento di un incarico direttivo, come la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, che può essere riconosciuta solo se sia provato il relativo incarico.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Conferma la decisione della Corte d’appello che aveva ridotto la somma riconosciuta al dipendente escludendo dal calcolo dell’indennità perequativa la retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, perché tale voce è correlata all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale e non rientra automaticamente nel computo della c.d. indennità De Maria. La Corte ribadisce inoltre che le contestazioni delle amministrazioni in appello erano ammissibili come mere difese sulla mancata prova dei presupposti del credito, che il ricorso era carente di autosufficienza quanto al giudicato invocato e che entrambi gli appelli contenevano una specifica critica alla voce retributiva controversa. Le spese sono compensate per la non consolidata giurisprudenza al momento dell’introduzione del giudizio, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
"nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità"
La norma ha funzione perequativa e consente il raffronto con il trattamento economico complessivo del personale sanitario, ma non impone l’inclusione automatica di voci accessorie collegate a un incarico direttivo.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può essere invocato solo se il suo contenuto sia adeguatamente riprodotto nel ricorso, con indicazione del dispositivo e della motivazione rilevante, secondo il principio di autosufficienza.
artt. 112, 115, 116, 345, 416, 437 c.p.c.
Le doglianze sul preteso novum dell’appello e sulle contestazioni di parte sono respinte perché le difese delle amministrazioni vertevano sulla mancanza di prova di un elemento costitutivo del credito e quindi erano ammissibili.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali, ma non ritenuti violati alla luce della natura delle contestazioni svolte in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 213/1971, art. 4
Richiamata come fonte originaria dell’indennità perequativa per il personale universitario in strutture sanitarie convenzionate.
L. n. 200/1974, art. 1
Richiamata per l’estensione dell’indennità al personale non medico.
d.i. 9 novembre 1982, art. 7 e tabella D
Individua la corrispondenza tra qualifiche universitarie e sanitarie ai fini economici, con meccanismo dinamico di equiparazione.
CCNL 1994-1997, art. 53
Ha conservato l’applicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 fino alla ridefinizione dell’ordinamento.
CCNL 1998-2001, art. 51
Conferma la transitorietà del sistema di equiparazione fino alla nuova disciplina contrattuale.
CCNL 2002-2005, art. 28 e tab. A
Introduce una nuova tabella unica di inquadramento e segna il passaggio al nuovo assetto delle corrispondenze economiche.
CCNL area III 1998-2001, artt. 35, 39, 40
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la retribuzione di posizione minima sarebbe parte del trattamento fondamentale; la Corte ritiene tale lettura non decisiva per la fattispecie, perché il lavoratore non era dirigente del SSN e non risultava conferito un incarico direttivo.
CCNL area III 2002-2005, art. 33, comma 1, lett. a)
Invocato dal ricorrente e nelle note difensive per affermare la natura fondamentale della retribuzione di posizione minima, ma la Corte distingue il caso dei dirigenti sanitari da quello del personale universitario strutturato nel SSN.
CCNL area III 2002-2005, art. 33, comma 1, lett. a), n. 4
Richiamato nelle note del ricorrente e nella clausola interpretativa ARAN/OO.SS., ma ritenuto non idoneo a incidere sulla decisione in quanto riferito ai dirigenti sanitari del SSN con fondo contrattuale pertinente.
Massime di principio
- L’indennità perequativa prevista per il personale universitario in servizio presso strutture sanitarie va calcolata con riferimento al trattamento economico complessivo del personale sanitario di pari livello, ma non comprende automaticamente le voci retributive che presuppongono il concreto conferimento di un incarico direttivo.
- La retribuzione di posizione, anche nelle sue componenti fissa e variabile, non è dovuta per il solo inquadramento o per la mera equiparazione tabellare: è necessario provare l’effettivo conferimento dell’incarico dirigenziale cui la voce accede.
- In appello non è nuova, e quindi è ammissibile, la contestazione con cui la parte soccombente deduce la mancata prova di un elemento costitutivo del credito azionato dalla controparte.
- L’eccezione di novità ex art. 345 c.p.c. non ricorre quando la parte appellante si limita a svolgere una mera difesa sulla insufficienza probatoria della pretesa avversaria.
- Il giudicato esterno può essere scrutinato in cassazione solo se il ricorrente ne riproduce in modo autosufficiente il contenuto rilevante, non essendo sufficiente il richiamo parziale o meramente riassuntivo di alcuni passaggi motivazionali.
- Quando più convenuti agiscono come coobbligati, l’ammissibilità e l’efficacia dell’appello dipendono dal concreto contenuto delle conclusioni e delle censure formulate, che devono essere lette per verificare se il capo di sentenza sia stato specificamente investito.
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