Cassazione Civile, Ordinanza n. 05123/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio disciplinare nel quale la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado favorevole al lavoratore, aveva ritenuto legittime due sanzioni conservative e il licenziamento disciplinare irrogati per plurime violazioni dei doveri d'ufficio. La Corte di cassazione aveva poi rigettato il ricorso del lavoratore contro tale sentenza. Contro la sentenza di legittimità il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo in modo generico una violazione di legge, per asserita mancata applicazione dell'art. 111 Cost. e violazione degli artt. 24 e 97 Cost., e formulando anche un capitolo intitolato a errori materiali e revocazione, sostenendo apoditticamente la presenza di errori materiali nel giudizio di legittimità e di nuovi elementi sopravvenuti. La Corte ha ritenuto le censure generiche e inidonee a integrare un vizio revocatorio, osservando che la violazione di legge, anche costituzionale, non è di per sé motivo di revocazione e che il ricorso non descriveva né un errore di fatto risultante dagli atti né un errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che le doglianze prospettate potessero rientrare nei ristretti motivi di revocazione, rilevando da un lato la genericità e inconferenza della dedotta violazione di legge, dall'altro la mancanza assoluta della concreta allegazione di un errore di fatto o di un errore materiale/costante di calcolo. Non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dalla norma, tra cui l'errore di fatto risultante dagli atti o l'errore materiale o di calcolo; non consente di far valere una generica violazione di legge.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il vizio revocatorio richiede un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non avente ad oggetto un punto controverso deciso dalla sentenza.
art. 287 c.p.c.
L'errore materiale o di calcolo richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. deve essere specificamente individuato; la sua mera allegazione astratta non è sufficiente.
art. 111 Cost.
La Corte esclude che il richiamo ai principi del giusto processo possa ampliare i motivi di revocazione oltre i limiti legali previsti.
art. 24 Cost.
La deduzione generica della lesione del diritto di difesa non integra, da sola, un motivo di revocazione.
art. 97 Cost.
La pretesa violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non configura, di per sé, un errore revocatorio.
art. 375 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta con il procedimento camerale semplificato introdotto dalla riforma.
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
La Corte richiama la disciplina transitoria per applicare il nuovo rito camerale alle fissazioni disposte dopo il 31/12/2022.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata come surrogato di un nuovo giudizio di legittimità o per censurare in via generica asserite violazioni di legge, anche costituzionale.
- Per essere ammissibile, il ricorso per revocazione deve individuare in modo puntuale l'errore di fatto risultante dagli atti o il concreto errore materiale o di calcolo; non bastano formule apodittiche o richiami astratti a nuovi elementi o alla ricerca della verità materiale.
- L'errore di fatto revocatorio deve riguardare un dato emergente dagli atti che non sia stato oggetto di controversia e decisione nella sentenza impugnata.
- La mera invocazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa o dei principi di imparzialità e buon andamento non amplia i motivi di revocazione oltre i casi tassativi previsti dal codice di procedura civile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
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