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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05137/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente universitario che chiedeva il pagamento di una somma a titolo di indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria), assumendo di dover essere equiparato al personale ospedaliero di livello X in forza di un precedente giudicato. Le amministrazioni convenute proponevano opposizione al decreto; il tribunale, riuniti i giudizi, le condannava in solido al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. In appello, la Corte territoriale riduceva ulteriormente l’importo, escludendo dal computo dell’indennità la retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, ritenendola voce non automaticamente ricompresa nell’indennità perequativa. Con il ricorso per cassazione il dipendente deduceva: (1) violazione delle norme processuali e costituzionali per asserita novità, in appello, della contestazione sulla mancanza di incarichi dirigenziali; (2) inammissibilità del motivo di appello sull’esclusione della retribuzione di posizione; (3) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza di cassazione avesse già fissato le voci retributive rilevanti; (4) violazione delle regole sulle impugnazioni e sul giudicato con riguardo all’appello incidentale dell’università, ritenendo inscindibili le cause e non adeguatamente devoluto il tema; (5) violazione della disciplina sostanziale sull’indennità De Maria e dei CCNL, sostenendo che la retribuzione di posizione minima dovesse essere computata anche senza effettivo incarico dirigenziale, alla luce dell’evoluzione normativa e contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quarti motivi perché le amministrazioni potevano in appello contestare la mancanza di prova di un elemento costitutivo del credito, non risultando nuove eccezioni in senso stretto; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza nella riproduzione del giudicato esterno invocato; ha ritenuto infondato il quinto motivo, riaffermando che l’indennità De Maria va commisurata in via perequativa al trattamento economico complessivo del personale sanitario solo per le voci non collegate all’effettivo conferimento di incarichi direttivi, mentre la retribuzione di posizione, anche nella parte fissa, richiede la prova dell’effettivo incarico. Ha inoltre dato atto della compensazione delle spese per la non consolidazione della giurisprudenza al momento dell’introduzione del ricorso e della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    comma 1; comma 2; comma 4

    prevede un’indennità perequativa per il personale universitario in servizio presso strutture sanitarie convenzionate, finalizzata a equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale sanitario di pari funzioni, mansioni e anzianità; la norma consente un’equiparazione dinamica ma non impone l’inclusione automatica di voci retributive collegate a incarichi direttivi

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è vincolante solo se il suo contenuto sia riportato nel ricorso in modo autosufficiente, con testo e motivazione rilevanti per consentirne la corretta interpretazione

  • artt. 112, 115, 116, 345, 416 e 437 c.p.c.

    richiamati per censurare la dedotta novità delle contestazioni in appello e l’asserita violazione del thema decidendum, ma la Corte ritiene che la controparte possa contestare in appello la mancanza di prova di un elemento costitutivo del credito

  • artt. 194, 345 e 437 c.p.c.

    richiamati per sostenere l’inammissibilità delle difese e del motivo di appello, ma la Corte ritiene che le contestazioni fossero già emerse nel contraddittorio di primo grado e quindi non nuove

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali, senza accoglimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali, senza accoglimento

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti dell’impugnazione, senza accoglimento

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato in relazione ai termini e agli effetti delle impugnazioni, senza accoglimento

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione ai termini e agli effetti delle impugnazioni, senza accoglimento

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato in relazione all’impugnazione incidentale, senza accoglimento

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato in relazione all’appello incidentale, senza accoglimento

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alle questioni non riproposte, senza accoglimento

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposizione dell’appello, senza accoglimento

  • art. 39 del CCNL 5 dicembre 1996

    richiamato dal ricorrente come base contrattuale per la tesi inclusiva, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 35, comma 1, lett. a), CCNL dirigenza area III 1998-2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la retribuzione di posizione minima dovesse essere inclusa, ma la Corte nega che ciò valga automaticamente in assenza di incarico

  • art. 39 CCNL dirigenza area III 1998-2001

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce il principio dell’esclusione automatica della retribuzione di posizione senza incarico direttivo

  • art. 40 CCNL dirigenza area III 1998-2001

    richiamato dal ricorrente, senza modificare il principio applicato

  • art. 33, comma 1, lett. a), CCNL dirigenza area III 2002-2005

    richiamato dal ricorrente per sostenere il carattere di trattamento fondamentale della retribuzione di posizione minima, ma la Corte precisa che tale disciplina riguarda i dirigenti sanitari del SSN e non incide sulla posizione del dipendente universitario in giudizio

  • art. 53 CCNL 1994-1997 per il personale dell’Università

    ha confermato la perdurante applicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 fino alla ridefinizione dell’ordinamento

  • art. 51 CCNL 1998-2001

    richiamato come conferma del regime transitorio di applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

  • art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005

    ha introdotto una nuova tabella unica di inquadramento e ha previsto la salvezza di posizioni giuridiche ed economiche già conseguite, con conservazione ad personam di alcuni benefici economici

  • art. 4 legge n. 213 del 1971

    ha istituito l’indennità perequativa originaria per il personale docente universitario delle strutture convenzionate

  • art. 1 legge n. 200 del 1974

    ha esteso l’indennità anche al personale non medico

  • art. 39 legge n. 833 del 1978

    richiamato quale base degli schemi tipo di convenzione e delle tabelle di equiparazione

  • art. 51 legge n. 833 del 1978

    richiamato in relazione al finanziamento delle somme necessarie per l’indennità perequativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’indennità perequativa spettante al personale universitario in servizio presso strutture sanitarie va determinata sulla base dell’equiparazione economica prevista dalla disciplina speciale, ma non comprende automaticamente le voci retributive che presuppongono il conferimento di un incarico direttivo.
  • La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari, anche nella componente minima o fissa, è riconoscibile solo se risulta provato l’effettivo conferimento dell’incarico dirigenziale; in mancanza, la voce non entra nel computo dell’indennità perequativa.
  • Nel giudizio di appello è consentita la contestazione della mancanza di prova di un elemento costitutivo del credito; tale contestazione non integra necessariamente un’eccezione nuova vietata dall’art. 345 c.p.c.
  • Il giudicato esterno può essere scrutinato in cassazione solo se il ricorso ne riproduce adeguatamente il contenuto rilevante, non essendo sufficiente il richiamo parziale o meramente assertivo a frammenti della motivazione.
  • Le tabelle di equiparazione tra personale universitario e sanitario hanno natura dinamica, ma il loro aggiornamento non altera il discrimine tra trattamento fondamentale perequabile e emolumenti accessori legati a specifiche funzioni dirigenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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