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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05125/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro alle dipendenze di un'azienda sanitaria pubblica. In primo grado era stata riconosciuta alla lavoratrice la reintegrazione nel posto di lavoro per illegittima apposizione del termine ai contratti intercorsi e l'ente era stato condannato al pagamento di un'indennità commisurata a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'azienda sanitaria, aveva riformato la decisione di primo grado nella parte relativa alla reintegrazione e al risarcimento. Successivamente, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione; con ordinanza n. 37750/2022 la Suprema Corte dichiarava inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ritenendo che la ricorrente non avesse indicato e trascritto in modo adeguato la domanda relativa al mantenimento in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità utile alla stabilizzazione, né allegato e dimostrato di averla coltivata in appello, oltre a non aver trascritto le delibere regionali poste a fondamento del preteso diritto. La lavoratrice propone quindi ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente ordinanza sarebbe stata viziata da errore di fatto perché la domanda di mantenimento in servizio ai fini della stabilizzazione era stata in realtà formulata sin dall'atto introduttivo ed era stata richiamata nella memoria di appello; inoltre, non sarebbe stato necessario proporre appello incidentale poiché ella era risultata totalmente vittoriosa in primo grado. Deduce quindi che la declaratoria di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza sarebbe frutto di una svista materiale e di un errore revocatorio. L'azienda sanitaria non svolge difese nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che la censura non integri un errore di fatto revocatorio, perché la doglianza investe in realtà la valutazione giuridica compiuta dalla precedente ordinanza circa il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso, cioè un apprezzamento di giudizio e non una falsa percezione del contenuto degli atti. Viene quindi ribadito il principio secondo cui l'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione si fondi sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti escludono o confermano, e non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte non provvede sulle spese per la mancata attività difensiva dell'azienda sanitaria e dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis c.p.c. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo nei limiti rigorosi dell'errore percettivo risultante dagli atti, non per contestare valutazioni giuridiche o processuali.

  • principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    La precedente ordinanza aveva ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché non erano stati adeguatamente indicati e trascritti i fatti, gli atti e i documenti rilevanti a sostegno della censura.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Sono richiamati per il principio di ragionevole durata del processo e per evitare formalità e attività processuali superflue.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione di legittimità si fondi sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che dagli atti risulta in modo incontrovertibile diverso; non basta denunciare una supposizione errata sulla rilevanza giuridica o sulla valutazione degli atti processuali.
  • Non è esperibile la revocazione per contestare la declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, quando la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento della Corte circa l'omessa indicazione o trascrizione di atti e documenti.
  • L'assenza di difese della parte intimata può esonerare la Corte dalla regolazione delle spese, ma non incide sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso né sugli effetti tributari conseguenti.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per cassazione, devono essere applicate le conseguenze previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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