Cassazione Civile, Ordinanza n. 05117/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un dipendente, proveniente da altra amministrazione pubblica, nei ruoli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite procedura di mobilità intercompartimentale. La Corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto, dal 19.10.2012, all'inquadramento nell'Area II, posizione economica F3 del CCNL comparto Agenzie Fiscali, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle differenze retributive, ritenendo non corretto l'inquadramento in Area II F2 e valorizzando le tabelle di inquadramento adottate con determinazione del Direttore centrale dell'Agenzia delle Dogane dell'11.11.2011, nonché il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. L'Agenzia, ricorrente per cassazione, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 1406 c.c., sostenendo che il passaggio diretto tra amministrazioni integra una cessione del contratto, con mera modificazione soggettiva del rapporto, e che l'inquadramento presso l'amministrazione di destinazione deve corrispondere alle mansioni e competenze effettivamente svolte presso l'amministrazione di provenienza, non già a tabelle astratte di equiparazione; ha quindi censurato la sentenza d'appello per essersi limitata a richiamare il DPCM n. 446/2000 senza verificare in concreto le mansioni effettivamente svolte dal dipendente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata non sul DPCM n. 446/2000 ma sulle tabelle di equiparazione della determinazione dell'11.11.2011 e sul possesso del diploma di scuola secondaria superiore quale requisito idoneo a giustificare la posizione economica F3.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha applicato il principio per cui, nel giudizio di cassazione a critica vincolata, i motivi devono essere specifici, completi e pertinenti alla decisione impugnata; poiché la censura non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello, essa è stata equiparata alla mancata enunciazione del motivo ex art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d'ufficio. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo applicabile l'esenzione per lo Stato e le amministrazioni parificate mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla ricorrente come base normativa del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di attinenza alla ratio decidendi.
art. 1406 c.c.
È invocato dalla ricorrente per qualificare il passaggio tra amministrazioni come cessione del contratto; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
art. 366 n. 4 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la proposizione di censure non pertinenti al decisum equivale alla mancata enunciazione del motivo e comporta l'inammissibilità anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dello Stato e delle amministrazioni parificate, per l'esenzione connessa al meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; la Corte ne esclude l'applicazione all'amministrazione ricorrente per le ragioni di esenzione sopra indicate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si indirizzi contro un fondamento diverso o presupposto solo apparentemente rilevante è inammissibile.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede un confronto puntuale con la motivazione effettiva della decisione; l'assenza di tale confronto equivale alla mancata formulazione del motivo ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c.
- Nel passaggio di personale tra amministrazioni, ai fini della verifica dell'inquadramento, non è sufficiente contestare in astratto l'uso di tabelle di equiparazione se la decisione di merito ha fondato il riconoscimento anche su specifici requisiti professionali del dipendente.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica allo Stato e alle amministrazioni ad esso parificate quando operi il regime della prenotazione a debito.
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