Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05132/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di un dipendente da una graduatoria relativa a una procedura selettiva per la progressione economica orizzontale del personale dell'Agenzia delle Entrate. Il lavoratore aveva inizialmente chiesto l'inserimento nella graduatoria, ma aveva poi rinunciato a tale domanda principale, insistendo soltanto sulla domanda subordinata di risarcimento del danno asseritamente derivante dall'illegittima esclusione. La Corte d'appello aveva ritenuto fondata la pretesa risarcitoria, valorizzando la finalità premiale della progressione economica orizzontale e affermando che il beneficio spettasse a chi avesse effettivamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi, anche se il rapporto fosse cessato successivamente; tuttavia non aveva provveduto sulla qualificazione e quantificazione del danno. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale deducendo: 1) violazione degli artt. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 3 e 97 Cost., per avere la Corte territoriale qualificato erroneamente la procedura come puramente premiale, sostenendo invece che avesse anche una funzione incentivante/prospettica e consentisse l'esclusione di chi non fosse più in servizio alla pubblicazione della graduatoria; 2) violazione degli artt. 82, 83, 85 e 86 del CCNL comparto Agenzie fiscali 2002/2005, per errata interpretazione della disciplina contrattuale sulle progressioni economiche orizzontali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria residua. Il dipendente ha proposto ricorso incidentale deducendo l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per asserita tardività della notificazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore, ritenendo che non risultasse allegato di aver sollevato tempestivamente in appello l'eccezione di tardività. Quanto al ricorso principale, ha accolto il terzo motivo relativo all'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, rilevando che, una volta concentrato il giudizio sulla sola pretesa di danno, la sentenza impugnata non conteneva alcuna decisione sull'an e sul quantum del danno. I primi due motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    invocato per contestare la qualificazione della procedura di progressione economica orizzontale e l'asserita legittimità dell'esclusione di chi non fosse più in servizio alla data della graduatoria.

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità per sostenere l'erroneità dell'inquadramento della procedura e del trattamento differenziato.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per sostenere che la procedura avrebbe anche una funzione organizzativa/incentivante coerente con i principi di buon andamento e imparzialità.

  • artt. 82, 83, 85 e 86 CCNL comparto Agenzie fiscali 2002/2005

    richiamati per censurare l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla disciplina collettiva delle progressioni economiche orizzontali.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria residua.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Quando il giudizio d'appello si concentri esclusivamente sulla domanda di risarcimento del danno, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sia sull'an debeatur sia sul quantum; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla tardività della notificazione della sentenza deve risultare tempestivamente dedotta nel grado di merito, non potendo essere utilmente proposta per la prima volta in cassazione se non risulta l'avvenuta allegazione in appello.
  • La qualificazione di una procedura di progressione economica del personale, ai fini dell'accertamento della legittimità dell'esclusione, dipende dall'interpretazione della disciplina collettiva e della finalità concreta della procedura stessa.
  • Se il giudice d'appello accoglie la domanda risarcitoria ma omette di determinare o anche solo di esaminare il danno, la decisione è cassabile limitatamente al capo investito dal vizio, con rinvio al giudice di merito per la nuova pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.